Condominio: chi brucia plastica commette reato

In condominio, chi brucia plastica commette reato. Lo ha deciso la terza sezione penale della Cassazione che, ribaltando il giudizio espresso in primo grado, con la sentenza n. 24817 del 15 giugno 2016, ha sancito che chi brucia plastica, con conseguente emissioni di fumi maleodoranti e fastidiosi che turbano la tranquillità del vicinato, incorre nel reato di “Getto pericoloso di cose” (art. 674 del codice penale), un reato che, in questo caso, ha carattere sia istantaneo che permanente.

Ne consegue che chi brucia plastica e provoca l’emissione di fumi maleodoranti e fastidiosi, anche una sola volta, integra questa tipologia di reato.

Chi brucia plastica commette reato: il fatto

 

Vivere all’interno di un condominio, si sa, porta spesso a scontrarsi con i comportamenti scorretti e spesso maleducati di altri condomini che, a loro insaputa, possono addirittura compiere azioni che hanno una rilevanza penale. Questo, per esempio, accade quando l’inquilino di un appartamento decide, non curandosi affatto dei fastidi che potrebbe arrecare ai vicini, di bruciare del materiale di plastica, senza sapere, fra le altre cose, che nel momento stesso in cui decide di farlo sta per commettere un reato penale.

Questo tipo di comportamento, infatti, è recentemente giunto all’esame della terza sezione penale della Cassazione, che si è trovata a giudicare un uomo (imputato del reato di “Getto pericoloso delle cose” ex art. 674 c.p.) che aveva bruciato del materiale in plastica provocando l’emissioni di fumi maleodoranti che hanno infastidito, e non poco, gli inquilini di un edificio condominiale che sorge nelle vicinanze del luogo in cui si sono svolti i fatti.

Pertanto, l’uomo, è stato subito sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 674 cp che stabilisce che: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206“.

Chi brucia plastica commette reato: le sentenze

 

 

 

Una volta concluso il procedimento penale, il Giudice ha deciso di non accogliere la richiesta del pubblico ministero, che aveva richiesto l’emissione di un decreto penale di condanna, e di prosciogliere l’imputato poiché il fatto era stato ritenuto non sussistente.

Il Procuratore generale presso il Tribunale di Asti ha pertanto proposto il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di proscioglimento per “inosservanza o erronea applicazione della legge penale”.

Il giudice di primo grado, dal canto suo, avrebbe ritenuto insussistente il reato di cui all’art. 674 cp perché da diverse testimonianze era emerso che la condotta adottata dall’inquilino era sporadica ed occasionale.

 

Nonostante ciò, il Procuratore della Repubblica presso la Cassazione ha accolto il ricorso annullando così la sentenze di primo grado, e al contempo ha deciso di effettuare un’attenta ricostruzione dei fatti. Questa ha portato quindi ad un ribaltamento della sentenza di proscioglimento e all’emissione di una sentenza di condanna dell’umo che, secondo il giudice della terza sezione penale della Cassazione, avrebbe potuto essere prosciolto solo se fosse stata provata la sua più totale innocenza.La sentenza della terza sezione penale della Cassazione.

Inoltre, sempre secondo il giudice della Cassazione, “il Gip ha erroneamente assolto l’imputato perché “non sussisterebbe il reato in quanto la condotta non avrebbe avuto carattere permanente ma solo occasionale e ciò sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa dell’imputato”.

La sentenza del giudice della Cassazione sancisce, invece, che “le conclusioni che hanno ispirano il giudice in primo grado non sono condivisibili poiché disattendono palesemente un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di getto di cose pericolose, di cui all’art. 674 c.p., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente, dato che la permanenza va richiesta solo quanto le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche legate al ciclo produttivo“. (Cass. pen. Sez. I, 13.11.1997 n. 2598)

Pertanto, la Cassazione ha deciso di annullare la sentenza di proscioglimento dell’imputato emessa in primo grado e di emetterne una nuova di condanna per aver bruciato plastica in condominio.