Basta la maggioranza semplice per recintare il condominio anche se si toglie «visibilità» al negozio

La rete metallica posta attorno al cortile non costituisce un’innovazione perché cambia la sistemazione, non la destinazione d’uso: irrilevanti le limitazioni subite dall’esercizio commerciale Non serve la maggioranza qualificata e tanto meno l’unanimità del condominio per deliberare la recinzione dell’area verde dell’edificio: deve dunque rassegnarsi il proprietario del negozio se la rete metallica toglie visibilità all’esercizio commerciale che si trova nell’edificio. E ciò perché  l’iniziativa dell’assemblea non costituisce affatto un’innovazione: modifica soltanto la sistemazione del cortile senza alternarne la destinazione d’uso. È quanto emerge dalla sentenza 4508/15, pubblicata il 5 marzo dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Interessi concorrenti
Niente da fare per il proprietario dell’immobile: è invero escluso che siano giuridicamente rilevanti le limitazioni patite dell’esercizio commerciale per effetto della recinzione del complesso residenziale. Confermata la sentenza della Corte d’appello che ha rovesciato il verdetto del Tribunale: il giudice di prime cure aveva annullato le delibere approvate dall’assemblea sul rilievo che il negozio del condomino “recalcitrante” fosse meno visibile dalla strada dopo la posa della rete metallica attorno all’area verde. La configurabilità dell’innovazione è esclusa perché la recinzione del cortile decisa per impedire che i giardini siano calpestati in modo indiscriminato non può essere considerata un’opera diretta al miglioramento, ad un uso più comodo o a un maggior rendimento della cosa comune; né può la rete rappresentare un manufatto in grado di arrecare pregiudizio alla cosa comune: cambia soltanto la modalità di utilizzazione e il mutamento rientra negli atti di ordinaria gestione che possono essere compiuti dall’amministratore condominiale. Insomma: non è possibile ritenere che la rete metallica che circonda il cortile ne alteri in qualche modo la funzionalità, turbando l’equilibrio fra i concorrenti interessi dei partecipanti al condominio. Nella specie il negozio del singolo condomino ha tre porte, delle quali una si affaccia sulla strade e le altre nello spazio dedicato al parcheggio delle auto: considerata la posizione, concludono i giudici, non si configura alcun danno all’esercizio commerciale. Non resta dunque che pagare le spese di giudizio

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