Bonus ristrutturazioni anche senza comunicazione ENEA

Bonus ristrutturazioni anche in caso di omessa comunicazione ENEA. A confermare che non si perde il diritto alla detrazione del 50% è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019.

Non si perde il bonus ristrutturazioni in caso di omessa comunicazione ENEA. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/Edel 18 aprile 2019.

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione ENEA per i lavori di ristrutturazione edilizia che comportano anche un risparmio energetico non comporta la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale Irpef del 50% delle spese sostenute.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate arriva a seguito del parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed è quantomai importante ora che è partita la corsa alle detrazioni da inserire nel modello 730/2019.

Tra queste vi sono anche le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2018 – anno in cui è partito (a rilento) l’obbligo di comunicazione all’ENEA, per le quali è possibile beneficiare del bonus del 50%.

Quello che tuttavia l’Agenzia delle Entrate specifica è che la comunicazione ENEA resta obbligatoria, seppur priva di conseguenze fiscali e sanzioni per il contribuente.

Bonus ristrutturazioni anche senza comunicazione ENEA

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano anche un risparmio energetico rientrano tra le spese per le quali a partire dal 1° gennaio 2018 si è esteso l’obbligo di comunicazione ENEA, già previsto per l’ecobonus, confermato anche per il 2019.

Un obbligo che tuttavia non comporta la perdita della detrazione nel caso di invio tardivo e addirittura omesso. Insomma, chi non manda la comunicazione non perde il diritto alla detrazione del 50%.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, dopo il parere espresso dal MISE, nella risoluzione n. 46/E.

L’omessa comunicazione dei dati all’ENEA, adempimento introdotto al fine di consentire un monitoraggio delle spese e dei lavori volti al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, non ha rilevanza ai fini fiscali.

È questo l’aspetto principale della risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, redatta a seguito dell’invio di chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico necessari per sciogliere tutti i dubbi in merito.

La trasmissione ENEA dei lavori di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina nel caso di omesso invio la perdita del diritto alla detrazione Irpef del 50%. Non è prevista alcuna sanzione nel caso di mancata trasmissione.

Comunicazione ENEA lavori di ristrutturazione, omesso invio senza sanzioni

Non sono previste sanzioni nel caso di omesso invio della comunicazione ENEA che, si ricorda, è obbligatoria non per tutti i lavori di ristrutturazione ma soltanto per quelli che comportano un risparmio energetico (ci rientrano anche gli elettrodomestici).

Quello che l’Agenzia delle Entrate rimarca nella risoluzione 46/E è che tale circostanza non è contemplata tra quelle che comportano la revoca del diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali.

In primis viene richiamato il decreto interministeriale n. 41 del 1998, il quale tra i casi di diniego della detrazione (art. 4) non comprende la mancata o tardiva comunicazione ENEA, disciplinata dall’articolo 16, comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013.

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