Dopo la riforma il creditore ben può pignorare il saldo del conto corrente condominiale

Tutti i contributi dei singoli proprietari esclusivi si confondono nella provvista gestita dall’amministratore: non contano il titolo di annotazione e la provenienza

Si avvicina l’assegnazione delle somme. Il creditore, infatti, ben può pignorare il saldo del conto corrente condominiale. E ciò perché tutti i contributi dei singoli proprietari esclusivi si confondono nella provvista gestita dall’ amministratore, senza che contino più il titolo di annotazione e la provenienza. È quanto emerge dall’ ordinanza di assegnazione emessa dalla terza sezione civile (giudice dell’esecuzione. . Dopo la riforma del condominio è obbligatoria l’apertura di un conto corrente del condominio: le somme che vi confluiscono costituiscono patrimonio autonomo dell’ente di gestione. In base all’ articolo 1129, comma settimo, Cc, l’amministratore è tenuto a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, oltre a quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. E il patrimonio del condominio deve essere tenuto separato da quello dell’amministratore e dei singoli condomini. Insomma: i contributi versati dai singoli partecipanti si confondono con le altre somme già presenti sulla provvista e vanno a integrare quel saldo che è a immediata disposizione del correntista “condominio”, secondo l’articolo 1852 Cc; il credito pignorato, nella specie, è il credito alla restituzione delle medesime somme depositate, il quale trova causa, appunto, nel rapporto di conto corrente. Non contano più le ragioni per le quali le singole rimesse sono state effettuate, come la provenienza delle stesse dall’uno o dall’altro condomino: il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è diretto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex articolo 63, secondo, disp. att. Cc, il quale è posto a presidio soltanto dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli proprietari esclusivi. Il giudice fissa l’udienza per l’assegnazione delle somme.

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