Parapetto e soletta dei balconi sono parti comuni se decoro architettonico

Il rivestimento dei parapetti e delle solette dei balconi sono parti comuni di un edificio in quanto contribuiscono a renderne esteticamente gradevole la facciata!

Con la sentenza n. 30071/2017 i giudici della Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli, hanno chiarito che parapetto e soletta dei balconi, se svolgono una prevalente funzione estetica dell’edificio, rientrano nelle parti comuni definite dall’articolo 1117 del Codice civile. Per orientamento consolidato della Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’ art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 14576/2004; Cassazione, Sez. II, sentenza n. 6624/2012).

Sì al b&b in condominio perché il regolamento contrattuale non trascritto è inopponibile all’acquirente

Servitù atipica e non obbligazione «propter rem» la clausola che limita la proprietà: il terzo ben può prendere conoscenza nell’atto di trasferimento del bene, ma non basta il richiamo alla convenzione

Addio divieto al bed and breakfast in condominio. Altrettanto vale per case-famiglia, affittacamere, pensioni o alberghi. Almeno quando l’originario regolamento di natura contrattuale non risulta trascritto nei registri immobiliari: in tal caso, infatti, la clausola che limita il diritto di proprietà risulta inopponibile all’acquirente, a meno che il terzo non prende atto dei divieti esistenti sulla destinazione degli immobili nel contratto di trasferimento del bene. E ciò perché i paletti posti da regolamento non sono obbligazioni propter rem ma vere e proprie servitù atipiche: nella nota di trascrizione devono essere indicate le specifiche clausole che limitano la proprietà esclusiva e non basta un generico rinvio al regolamento dell’ente di gestione. È quanto emerge dalla sentenza 21024/16, pubblicata il 18 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Presupposto mancante
Accolto il ricorso del condomino che impugna la delibera dopo l’introduzione dell’off limits al b&b. Sbaglia la Corte d’appello a ignorare la questione della mancata trascrizione del regolamento: il divieto introdotto non costituisce infatti un mera obbligazione ob rem perché l’impossibilità di destinare a bed and breakfast l’appartamento incide non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino: manca, spiegano gli “ermellini”, il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento di un corrispondente interesse creditorio. E la reciprocità dei limiti risulta incompatibile con lo schema obbligatorio.

Interessi e interferenze
Non è invece estranea alla materia delle servitù la conseguenza che lo svantaggio che deriva dai paletti posti dal regolamento convenzionale di condominio riguardi più che gli immobili proprio i soggetti che ne godono a qualsiasi titolo: l’interferenza di interessi personali non fa venire meno la realità del peso, si pensi ad esempio alla servitù di non edificare. Insomma: il divieto di b&b è un vero e proprio peso imposto all’appartamento e l’opponibilità ai terzi acquirenti risulta regolata secondo le norme proprie della servitù con tanto di trascrizione: sono gli articoli 2659, primo comma n. 2, e 2665 Cc a imporre che le specifiche clausole limitative debbano essere indicate. Parola al giudice del rinvio.

Lastrico solare, chi paga in caso di danni

I diritti si pagano: chi vanta la titolarità esclusiva del lastrico solare dell’edificio deve rassegnarsi a pagare i danni. Un principio confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 10 maggio 2016, n. 9449, riguardante fattispecie della responsabilità per danni derivanti dal lastrico solare esclusivo (esistente in un edificio in condominio).

La Suprema corte, infatti, con la pronuncia 3239 del 7 febbraio 2017 ha affrontato, ancora una volta tale ipotesi dannosa, collocandosi certamente nel solco del precedente intervento ma senza dimenticare di fare anche un passo in avanti nell’ulteriore specificazione interpretativa dell’articolo 1126 del Codice Per cercare di avere un quadro il più sistematico possibile dei complessi principi affermati è opportuno ripercorrere in prima battuta quanto affermato dalle Sezioni unite.

Vediamo in ordine i princìpi da seguire:

  1. a) la responsabilità per l’eventuale danno causato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare esclusivo (o dalla terrazza a livello, sempre esclusiva) va ricondotta nell’ambito dell’illecito extracontrattuale;
  2. b) in ogni caso, non si può ignorare la specificità di tale tipologia di copertura, in quanto, da un lato, la sua superficie, costituisce oggetto dell’uso esclusivodi chi abbia il relativo diritto; e, dall’altro, la sua parte strutturale sottostante costituisce “cosa comune”, perché contribuisce ad assicurare la copertura dell’edificio;
  3. c) diverse sono le posizioni del titolare dell’uso esclusivo sul lastrico solare e del condominio;
  4. d) da una parte, il titolare di tale diritto è tenuto agli obblighi di custodia, ex articolo 2051 del Codice civile, in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso;
  5. e) dall’altra parte, il condominio è tenuto (secondo gli articoli 1130, comma 1, n. 4. e 1135, comma 1, n. 4, del Codice civile) a compiere gli atti conservativie le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio e della relativa omissione risponde in base all’ articolo 2043 del Codice civile;
  6. f) queste due responsabilità di cui ai punti d) ed e) possono concorrere tra loro;
  7. g) in tal caso, il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o di ricostruzione dall’articolo 1126 del Codice civile (un terzo/due terzi) costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all’uso e alla custodia della cosa, valevole anche ai fini della ripartizione del danno eventualmente cagionato;
  8. h) diversamente, nel caso in cui risulti che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello sia responsabile dei danni provocati ad altre unità immobiliari presenti nell’edificio per effetto di una condotta che abbia essa stessa provocato il danno; ipotesi in cui il titolare del diritto va conseguentemente ritenuto l’unico responsabile.

Da tale impostazione, che ormai può dirsi definitiva, deriva che non possono più essere prese in considerazione le precedenti sentenze della Cassazione che attribuivano la custodia del lastrico solare al condominio (25288/2015), ai condòmini (1674/2015), o addirittura all’amministratore (17983/2014) anche se tale area fosse esclusiva.

In sostanza, per le Sezioni unite del 2016 il «custode» è solo il titolare esclusivo, e non il condominio, il quale risponde, al massimo, per una sua condotta illecita (articolo 2043 del Codice civile), qual è certamente l’omissione di manutenzione.

La pronuncia della Cassazione 3239/2017, oltre a confermare questa impostazione, aggiunge un tassello importante per la valutazione del caso concreto: per poter attribuire la responsabilità per danni derivanti dal lastrico solare occorre effettuare un’indagine – evidentemente a mezzo di perizia tecnica (e anche in base alle altre risultanze processuali) – sulle specifiche cause dell’evento e se tali cause, in particolare, sono ascrivibili a un concorso di responsabilità oppure a un fatto esclusivo del titolare del diritto di uso (come nell’ipotesi dei danni provocati dall’ostruzione alla griglia di scarico delle acque piovane su un lastrico solare di proprietà esclusiva, chiarita dalla Cassazione con la sentenza 26086/2005 )

Le antenne private

L’antenna televisiva

Le nuove tecnologie sono sempre più diffuse, il passaggio dall’analogico al digitale, a dicembre 2012, aveva coinvolto già 20 milioni di abitazioni. La maggior qualità del segnale, l’aumento del numero di programmi, il minore inquinamento elettromagnetico sono solo alcuni dei fattori che hanno determinato un vero e proprio boom di antenne e parabole presenti su terrazzi e balconi delle nostre città. Il Legislatore, conscio del cambiamento, ha voluto agevolare l’installazione dei nuovi impianti satellitari fermo restando che occorre introdurre una distinzione tra quelli personali e quelli “centralizzati”. Non bisogna dimenticare che, secondo una giurisprudenza ormai datata, l’articolo 21 della Costituzione garantisce la libera manifestazione del proprio pensiero e la ricezione del pensiero altrui con ogni mezzo di diffusione, compresi i canali televisivi (Cass. civ., Sez. II, sent. 16 dicembre 1983, n. 7418).

 Le antenne private

Le antenne private possono essere installate nella proprietà esclusiva senza alcuna autorizzazione dell’assemblea; il diritto di installare un’antenna, tradizionale o satellitare, nella proprietà privata, non può essere contestato proprio perché verrebbero compromessi diritti di rango costituzionale. La Costituzione tutela il diritto all’informazione al punto da rendere possibile l’installazione delle antenne radio-televisive persino sul tetto del vicino purché, bene inteso, ci si trovi nella impossibilità di utilizzare spazi propri, altrimenti il sacrificio imposto ai vicini sarebbe ingiustificato (Cass. civ. Sez. II, sent. 21 aprile 2009, n. 9427 e sent. 6 maggio 2005, n. 9393)
Nel caso in cui sia necessario installare l’antenna sul terrazzo di uso esclusivo di proprietà del terzo, gli impianti dovranno essere collocati in modo da non impedire il libero utilizzo della proprietà privata.
Ovviamente il proprietario dell’antenna dovrà farsi carico di tutti i costi necessari alla sua installazione, manutenzione e, eventualmente, al suo smantellamento, provvedendo a tutte le necessarie operazioni di ripristino.
Poniamo il caso in cui il proprietario del locale a piano terra non abbia accesso al lastrico solare e, quindi, sia escluso dal pagament delle spese relative all’uso. Cosa succede se vuole installare l’antenna sul lastrico?
La giurisprudenza è propensa a ritenere che il proprietario del locale abbia tutto il diritto di procedere all’installazione dell’impianto con i limiti sopra indicati ma con una precisazione: occorrerà rivedere le tabelle millesimali prevedendo il diritto d’uso del lastrico. All’esercizio di un maggior diritto deve corrispondere, per ovvi motivi, un maggior onere a carico del proprietario.
Se vuole accedere al terrazzo, ipoteticamente, attraverserà l’androne del portone, utilizzerà le scale ed, eventualmente, accenderà la luce; se esistente, utilizzerà l’ascensore. A questo punto, per quale motivo perché non dovrebbe concorrere alle relative spese?