Le Assemblee condominiali: chiarimenti e linee guida

Estratto del Comunicato stampa (vedasi Sole 24 ore del 20/5) trasmesso dalla Presidenza Arai ai propri iscritti.

La Consulta amministratori invita a non convocare assemblee

Preso atto di quanto deciso dalla Consulta delle Associazioni degli Amministratori di Condominio, costituita dalle sigle associative: ABICONF, A.I.A.C., A.L.A.C., A.N.AMM.I, A.N.A.P.I., A.P., APAC, A.R.A.I., F.N.A., UNAI, nella riunione del giorno 18 maggio 2020, in relazione alla Tenuta delle Assemblee Condominiali in modalità classica e alle Assemblea in Videoconferenza, le associazioni facenti parte della Consulta sono giunti alla determinazione di partecipare, ai propri iscritti, le considerazioni che seguono.
Per quanto alle assemblee fisiche va evidenziato:
1. che il DL 33 del 16 maggio 2020 in G.U. 125 del 16 maggio 2020, all’art. 1 comma 10 prevede che: “le riunioni si svolgoni garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” .
2. che il DPCM 17.05.2020 sancisce:
all’art. 1, p. 1, co. m) “Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.”;
all’allegato 17 – Uffici aperti al pubblico: “Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina;
Per quanto alle assemblee in presenza va evidenziato:
3. che il Codice civile, in relazione all’applicazione analogica:
all’art. 12 delle “preleggi” dispone “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”; di conseguenza l’art. 12 delle “preleggi”, invocato da quanti vorrebbero fare riferimento, in via analogica, alla normativa in materia societaria, è interdetto in quanto, nell’ambito del condominio, l’assemblea è iper regolamentata dagli artt. 66 e 67 disp. att. cod. civ. e inoltre art. 1135, 1136, 1137 c.c.,
Per questo , all’unanimità le associazioni costituenti la Consulta hanno convenuto di diramare il seguente comunicato.
«Le associazioni di seguito menzionate, dopo approfondita analisi dei dettati legislativi al momento disponibili e fatte le debite considerazioni di opportunità, ritengono di suggerire ai propri iscritti di astenersi, per il momento, dal convocare assemblee in video conferenza perché il quadro legislativo a riguardo non è chiaro e s consigliano inoltre di convocare assemblee in presenza considerata l’assenza di più precise disposizioni legislative e tenuto conto delle gravi responsabilità che incombono sull’amministratore, in caso di contagio.”
Sarà cura di UNAI sollecitare in nostri referenti politici affinché siano emanate disposizioni chiare in materia e si smetta di legiferare “sulla testa” degli amministratori.
E’ risaputo ormai che la lingua italiana, per molti di quelli che dovrebbero rappresentarci, è diventata una variabile indipendente (quando non è addirittura una “emerita sconosciuta”) ma la parola “riunione” non è sinonimo di “assemblea”. Questo valga di monito anche per tutti i sapienti senza sapere che pontificano senza titolo per essere papa.
Dal momento che il Codice agli artt. 1129, 1130, 1130-bis,1135, 1136, 1137, 1138 c.c., e in particolare negli artt. 66 e 67 disp. att. cod. civ. usa la parola “assemblea” i signori della politica ci facciano la cortesia di usare quella, perché l’amministratore non può essere il capro espiatorio di inadempimenti altrui».

Ripartizione delle spese: è annullabile una delibera contraria ai criteri legali.

E’ annullabile e non nulla la delibera con la quale l’assemblea nel ripartire le spese condominiali viola o disattende i criteri stabiliti dalla legge. Pertanto, è valido il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di oneri condominiali nel caso in cui il condòmino non abbia impugnato la relativa delibera entro il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile, decorrenti dall’approvazione per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data della sua comunicazione per gli assenti. Lo ha ribadito il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza 301/2020, pubblicata il 19 febbraio 2020.