Condominio sostituto d’imposta ai sensi del Decreto fiscale D.L. 124/2019 all’art. 4

Il Decreto fiscale D.L. 124/2019 all’art. 4 prevede che, a far tempo dal 1^ gennaio 2020, i committenti che si configurino come sostituti d’imposta, allorché affidino il compimento di un’opera o di un servizio ad una impresa, siano tenuti in proprio al versamento delle ritenute d’imposta trattenute dalla impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il tutto sotto sanzione amministrativa e penale.

Ai fini applicativi della norma (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973) giova ricordare che sono da considerarsi sostituti d’imposta in particolare:

– enti e società commerciali (soggetti IRES)

– società di persone e associazioni (Snc, Sas)

– artisti e professionisti (pittore, scultore, avvocato, commercialista, notaio)

– persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole

– Condominii

La platea degli interessati e’ dunque molto ampia e riguarda milioni di soggetti fiscali.

Quanto alla tipologia delle opere o dei servizi, citiamo, a titolo esemplificativo:

– l’esecuzione di opere edilizie vere e proprie

– le opere di manutenzione anche ordinaria degli immobili o degli impianti domestici o condominiali

– le manutenzioni degli impianti industriali

– i servizi di vigilanza

– la pulizia degli uffici, la gestione della manutenzione dei “computer” per i professionisti

– le forniture di beni per la parte relativa alla messa in opera e in funzione

– il rifacimento degli interni di negozi, bar, ristoranti

– gli appalti di servizi e di opere alberghieri

– gli appalti agricoli. Etc.

A parte ogni considerazione riguardante l’enorme onere amministrativo/gestionale che ricade sui committenti, tenuti all’adempimento, e il conseguente enorme aggravio di costi, va osservato che la norma rischierà di decretare la morte delle piccole imprese artigiane, intese soprattutto come imprese individuali esercenti, senza o con un numero modestissimo di operai, piccoli lavori, con tantissima manodopera e scarsissimi mezzi. Del resto è “imprenditore artigiano” colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale.

Alla amara conclusione si perviene considerando che e’ offerta in alternativa la possibilita’ di derogare alla normativa dettata dal Decreto fiscale, qualora le opere o i servizi siano svolti da imprese che abbiano piu’ di 5 anni di anzianita, abbiano nei 2 anni precedenti effettuato nel conto fiscale versamenti complessivi per piu’ di 2 milioni di euro, e siano in regola con la posizione fiscale.

Sussistendo tali requisiti ( previa certificazione al committente della sussistenza degli stessi ) si puo’ optare per il versamento diretto da parte delle imprese esecutrici.

In prospettiva e’ il “de profundis” per tutte le piccoli imprese artigiane del nostro Paese.

Il contrasto all’evasione fiscale può ben avvenire con strumenti di minor impatto economico e sociale.

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