Condominio: Chi paga i danni causati da un auto incendiata?

Nell’eventualità di danni a un condominio per un’auto incendiata, chi paga le spese di risarcimento?

Dipende da alcuni fattori, vediamo quali

Che fare in caso di danni al condominio causati da un’auto incendiata? Chi è tenuto a pagare le spese? Una situazione di non facile lettura perché entrano in ballo la copertura RC auto, le responsabilità del proprietario della vettura e la nozione di circolazione all’interno di aree pubbliche o private, per cui è meglio fare un po’ di chiarezza.

INCENDIO AUTO DI NATURA DOLOSA O SPONTANEA

Partendo innanzitutto dall’analizzare le cause dell’incendio dell’auto. Se le fiamme sono di natura dolosa, le responsabilità ricadono sull’autore del gesto e tocca a lui risarcire i danni, ammesso che venga individuato. In caso contrario il condominio è tutelato dall’assicurazione contro gli incendi, sperando che ne abbia una (come dovrebbe essere da prassi). Se invece le fiamme si sono propagate spontaneamente per un corto circuito o motivi simili, entra in ballo il proprietario dell’auto come del resto dispone l’art. 2054 c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

INCENDIO AUTO E DANNI AL CONDOMINIO: SOSTA SU LUOGO PUBBLICO O PRIVATO

Tuttavia occorre fare subito una distinzione tra auto in sosta in un’area pubblica, come potrebbe essere un marciapiede attiguo al condominio, e auto in sosta in un’area privata, ad esempio il cortile condominiale. Nel primo caso, poiché sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, i danni sono coperti dalla RCA del proprietario dell’auto (salvo, come abbiamo visto, che l’incendio sia scaturito per fatto doloso di un terzo o per caso fortuito, che non sono eventi derivanti dalla circolazione stradale). Di conseguenza nell’altro caso, ossia quando quando l’incendio spontaneo si verifica all’interno di un cortile condominiale privato danneggiando la facciata dell’edificio, si dovrebbe escludere l’operatività della copertura RC auto, mancando il presupposto della circolazione in area pubblica, riconducendo quindi la responsabilità interamente a carico del proprietario dell’auto.

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUL CONCETTO DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Abbiamo opportunamente usato il condizionale perché di recente il concetto di circolazione e la sua estensibilità alle aree private è stato messo in discussione da un paio di decisioni riguardanti la normativa comunitaria in materia di RC auto. In particolare in una delle due, e all’epoca ne abbiamo parlato anche noi di SicurAUTO.it, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, riferendosi a una causa avente come oggetto l’incendio di una vettura in sosta all’interno di un garage privato che aveva cagionato danni all’abitazione di cui l’autorimessa faceva parte, ha precisato che in base alla disciplina europea il concetto di circolazione comprende qualsiasi uso del veicolo in linea con la funzione abituale dello stesso, a prescindere dal luogo in cui si trova. E quindi devono considerarsi coperte dall’assicurazione obbligatoria RC auto anche quelle situazioni in cui un veicolo staziona in un’area privata adibita a parcheggio.

AUTO INCENDIATA: CHI PAGA I DANNI AL CONDOMINIO?

Alla luce di ciò, nell’ipotesi di danni al condominio causati da un’auto incendiata, chi paga è l’assicurazione RCA del veicolo. E che sia parcheggiata su suolo pubblico o privato non fa differenza. Con esclusione, ovviamente, degli incendi avvenuti per fatto doloso di un terzo o per caso fortuito.

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