Non ha un registro a norma di privacy? L’amministratore non può essere rimosso

Anche se non tiene un registro a norma di privacy, l’amministratore non può essere rimosso. Ciò significa che non è un problema, per l’amministratore, non tenere un doppio registro dell’anagrafe condominiale, uno completo e l’altro depurato da tutti i dati sensibili, da mostrare, su richiesta, ad un proprietario esclusivo. “Le esigenze di tutela della privacy devono essere garantite con un documento solo. Il singolo condomino deve dunque accontentarsi delle informazioni fornitegli dall’amministratore al netto dei dati catastali degli immobili vicini al suo“.

E se l’amministratore di condominio, per esempio, è un avvocato, questi è liberissimo di conservare il registro nel proprio studio. Questo è quanto stabilisce il decreto 3842/16, pubblicato dalla terza sezione civile della Corte di appello di Milano.

L’amministratore non può essere rimosso per non avere un registro a norma di privacy: il caso

Stando al secondo comma dell’articolo 1129 CC, ogni interessato ha il diritto a prendere visione del registro di anagrafe condominiale. Ma il fatto che la norma parli di “soggetti interessati” ne circoscrive in qualche modo l’accesso, come se escludesse l’esistenza di un diritto “incondizionato e illimitato” dei condomini a prendere visione di questo documento.

Spetta pertanto all’amministratore il compito di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di protezione della privacy  dei condomini e sulle richieste dei singoli proprietari di accedere ai al registro di anagrafe condominiale per degli interessi comuni. Dovendo infatti rispettare il decreto legislativo 196/03, l’amministratore deve adottare ogni tipo di azione necessaria a tutelare la privacy dei propri condomini. Per esempio, alla ditta che deve eseguire lavori all’interno di uno stabile, l’amministratore non può e non deve comunicare tutti i dati richiesti. E se un condomino è contrario a questo modo che l’amministratore ha di tenere il registro di anagrafe condominiale, non può ottenere la sua rimozione, anche se questi, al rinnovo della carica, non ha ancora comunicato i propri dati al condominio.

Abbattimento dell’albero in cortile: il Comune deve mostrare la perizia

Se si vuole l’abbattimento dell’albero in cortile, il Comune è obbligato a mostrare ai proprietari esclusivi le carte sulle quali è espresso il giudizio dell’amministrazione sull’eventuale pericolosità dell’arbusto in questione.  Lo ha stabilito la sentenza 7332/16, emessa dalla sezione seconda bis del Tar Lazio, basandosi sulla perizia di un agronomo che ha attestato che un pino marittimo posto sul cortile di un condominio sarebbe potuto cadere da un momento all’altro.

Per questo motivo, l’ente locale avrebbe esortato l’amministratore dello stabile in questione a provvedere immediatamente alla rimozione dell’arbusto.

Abbattimento del’albero in cortile: il caso

Visto però, che questo arbusto, con la sua ombra, protegge più di un appartamento dal calore estivo, uno dei proprietari esclusivi avrebbe chiesto al Comune di vedere la perizia secondo la quale l’albero era stato giudicato un pericolo. E lo stesso Comune, dal canto suo, non può negare l’accesso ai documenti, in quanto ogni singolo condomino ha, in base alla legge sulla trasparenza, il diritto di prendere visione delle carte in questione. Pertanto, il Comune dovrà tirare fuori la perizia entro, e non oltre, un mese.

Inoltre, secondo la legge, le spese per la rimozione dell’arbusto ricadono sull’ente di gestione, ovvero sulla collettività dei proprietari. A questo punto, quindi, un condomino affezionato all’albero ha voluto consultare la relazione dell’agronomo e conoscere il parere dell’ufficio tecnico del comune. Questi, in base all’articolo 22 della legge 241/90, in quanto proprietario esclusivo, risulta titolare di una posizione qualificata.

L’amministrazione, dal canto suo, è tenuta a riconoscere implicitamente che la richiesta del condomino è assolutamente legittima e, visto che non ha ottemperato al suo compito, è tenuta, per volere del giudice, a pagare le spese di giudizio al condomino. Inoltre, qualora l’albero fosse già stato abbattuto, è probabile che la causa tra le due parti non finisca qui.