Modalità dell’invio dell’avviso di convocazione

Il Legislatore ha indicato ben quattro diverse modalità per l’invio ai condomini dell’avviso di convocazione: la tradizionale posta raccomandata cartacea, l’innovativo strumento della pec (posta elettronica certificata), l’ormai pochissimo usato fax e la “pericolosa” soluzione della consegna a mani.

Scopo principale della predetta disposizione è quello di individuare delle forme di consegna che consentano di provare l’invio e la ricezione dell’avviso di convocazione.

Quindi, visto che spetta all’amministratore il relativo onere della prova in caso di contestazione da parte del condomino destinatario, è agevole comprendere come debba essere questo il metro di misura in base al quale scegliere l’uno piuttosto che l’altro strumento di comunicazione indicato dall’art. 66, comma 3, Disp. att. c.c. (ecco perché abbiamo definito “pericolosa” la consegna a mani, perché essa, rispetto alle altre modalità indicate dalla legge, è quella che presenta più rischi dal punto di vista probatorio, non potendo prevedere se, quando e chi ritirerà l’avviso di convocazione).

Ecco perché, alla domanda se si possano utilizzare forme diverse per la spedizione dell’avviso di convocazione, è opportuno invitare l’interlocutore a valutare con attenzione le conseguenze di tale scelta e a valutare adeguatamente i pro e i contro. Infatti si può correre corre il rischio di contestazione (e di annullamento delle deliberazioni assembleari).

Tuttavia è pur vero che nella pratica quotidiana la durata in carica di un amministratore spesso passa anche dall’accontentare i condomini nelle loro piccole richieste (ad esempio quella dell’invio di una e-mail al posto della più costosa raccomandata cartacea).

Fermo quanto sopra, occorre tuttavia chiedersi se il predetto elenco delle modalità di invio dell’avviso di convocazione sia tassativo o, più semplicemente, esemplificativo.

Proprio quest’ultima sembrerebbe essere la risposta corretta perché, se la ratio della norma in questione è quella di poter sanzionare l’omissione o la tardività dell’invio dell’avviso di convocazione individuando forme certe di comunicazione che ne rendano inopponibile la data della spedizione e della ricezione, nulla dovrebbe vietare, nel caso di utilizzo di altri strumenti, di continuare a fare riferimento alle norme in materia di atti unilaterali recettizi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. (quest’ultima disposizione, come è noto, enuncia il principio generale della presunzione di conoscenza degli atti una volta che gli stessi siano pervenuti all’indirizzo del destinatario, di fatto capovolgendo l’onere della prova).

In quest’ultima direzione sembrerebbe infatti procedere la giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012. E’ vero che il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 10328 del 21 maggio 2018, ha stabilito che non è possibile utilizzare l’e-mail per l’invio dell’avviso di convocazione, ma non ha affatto motivato tale conclusione con la natura tassativa dell’elencazione di cui al predetto art. 66 Disp. att. c.c..

Nella specie il condomino destinatario aveva infatti contestato di avere ricevuto la comunicazione che l’amministratore aveva inviato a un certo indirizzo di posta elettronica e quest’ultimo non era riuscito a provare il contrario (con particolare riferimento alla dimostrazione che l’indirizzo di destinazione corrispondesse a quello in uso al condomino).

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