Condominio senza polizza ma amministratore salvo perché l’ingiunzione ai morosi è facoltativa

Non previsto l’obbligo di agire in via monitoria contro di chi non paga le quote: responsabilità esclusa se le casse sono vuote benché il professionista abbia messo in mora gli inadempimenti

Dopo l’incendio si scopre che il condominio è senza assicurazione per il tardivo pagamento del premio. Ma l’amministratore non ne risponde perché le casse sono vuote benché lui abbia provveduto a mettere in mora i morosi: non può infatti ritenersi obbligatorio ex articolo 63 disp. att. Cc il decreto ingiuntivo nei confronti dei proprietari esclusivi inadempienti. È quanto emerge dall’ordinanza 24920/17, pubblicata il 20 ottobre dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Bocciato il ricorso dell’ente di gestione, diventa definitiva la decisione che esclude la responsabilità contrattuale del professionista. I fondi necessari a mantenere l’operatività della polizza mancano perché i condomini non pagano le quote: l’amministratore, però, ha provveduto a sollecitarli più volte per iscritto nel periodo “incriminato” e tanto basta a ritenerlo esente da colpa perché chi gestisce il condominio assume la veste di mandatario e deve eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia l’incarico conferitogli. D’altronde in base all’articolo 63 disp. att. Cc l’amministratore «può ottenere decreto di ingiunzione»: è in base allo stesso dato testuale della disposizione che emerge come il professionista abbia la mera facoltà e non l’obbligo di agire in via monitoria nei confronti dei condomini morosi. Spetta poi solo al giudice del merito verificare caso per caso se chi sovrintende alla gestione abbia rispettato gli obblighi ex articoli 1708 e 1710 Cc anche in relazione agli atti preparatori, strumentali e successive all’esecuzione del mandato.

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