Conto corrente individuale per ogni condominio

Il conto corrente individuale per ogni condominio è un obbligo di legge dal 2013, a carico dell’amministratore (e non dell’assemblea) e sorge automaticamente con il conferimento del mandato. Non solo: il conto non può essere aperto autonomamente da alcuni condòmini e a “firma congiunta”, neppure con l’avallo dell’assemblea; così ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 8923/2017 . L’assemblea, comunque, non può in ogni caso dispensare l’amministratore dall’obbligo di aprire il conto corrente condominiale, tanto più se si considera che l’apertura del conto corrente rientra tra le attribuzioni autonomamente conferite all’amministratore sulla base dell’articolo 1130 del Codice civile in quanto atto conservativo del patrimonio comune).

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