Chi installa l’impianto fotovoltaico sul tetto non deve pagare un terzo delle spese per il rifacimento

Altro che uso esclusivo. Chi installa l’impianto fotovoltaico sul tetto comune dell’edificio condominiale non deve pagare un terzo delle spese in caso di rifacimento delle coperture: la possibilità di montare pannelli solari sul lastrico è infatti da ricondurre alla facoltà ex articolo 1102 Cc che consente un miglior godimento della cosa comune. È quanto emerge dalla sentenza 23206/15, pubblicata dalla quinta sezione civile del tribunale di Roma (giudice unico Guido Berri).

Utilizzo paritetico

Niente da fare per il singolo condomino che vorrebbe far annullare o comunque dichiarare inefficace la delibera adottata dall’assemblea sul riparto dei costi per i lavori alle coperture dell’edificio. Il giudice del merito, in effetti, deve limitarsi a riscontrare la legittimità della decisione assunta dall’adunanza senza poter entrare nel merito o controllare il potere discrezionale esercitato dall’insieme dei proprietari esclusivi. Non giova all’attore invocare il regolamento condominiale: la norma “incriminata”, contenuta nell’articolo 11, si riferisce soltanto alle riparazioni parziali del lastrico in corrispondenza delle singole scale che compongono l’edificio. Ed è escluso che montare i pannelli solari privati sul tetto comune configuri un uso esclusivo del lastrico perché l’installazione non impedisce di fare altrettanto ad altri singoli proprietari o allo stesso condominio né di utilizzare per altri scopi le coperture del fabbricato: non si applica allora il criterio ex articolo 1226 Cc che prevede l’obbligo di pagamento del 33 per cento delle spese. L’impianto fotovoltaico, d’altronde, non lede il decoro architettonico del palazzo né può risultare dannoso per la sicurezza e la stabilità della costruzione. Al condominio riottoso non resta che pagare le spese di lite al condominio. Sentenza esecutiva per legge.

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