Sì alla rimozione delle piante poste a meno di tre metri dal confine

Accolta la domanda del ricorrente: i tre ulivi posti sul fondo agricolo limitrofo vanno eliminati

Vanno rimosse le piante se collocate a una distanza inferiore ai tre metri dal confine con la proprietà del vicino, come previsto dal disposto dell’articolo 892 c.c.  Lo ha dichiarato il Tribunale di Perugia con la sentenza n. 1249/14. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso del ricorrente che chiedeva, tra le altre cose, la rimozione di tre ulivi, piantati sul fondo del vicino.
In merito alle domande proposte dal ricorrente sull’arretramento/rimozione degli alberi fino alla distanza consentita, il Ctu accertava che  «le tre piante di ulivo, poiché le stesse sono classificate in botanica come piante ad alto fusto, le stesse, per quanto disposto dall’articolo 892 c.c., devono essere piantate ad una distanza non inferiore a tre metri dal confine». Nel caso di specie, il Ctu ha potuto accertare una distanza dal confine compresa tra i 131 e i 141 centimetri: tali piante sono state definite dal consulente «giovani e, comunque, d’età inferiore ai venti anni, tenuto conto anche della circonferenza del tronco, che va dai 38 centimetri della pianta più piccola ai 52 centimetri di quella più grande». Pertanto, il Tribunale perugino dispone che i convenuti rimuovano le tre piante.

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