Stop all’ingiunzione del condominio se i lavori coinvolgono i balconi senza placet del proprietario

Stop all’ingiunzione del condominio per recuperare le spese dei lavori se l’assemblea ha disposto la manutenzione straordinaria anche sui balconi di proprietà esclusiva senza chiedere l’autorizzazione al singolo condomino interessato. E ciò perché in sede di opposizione al provvedimento monitorio ben può il giudice rilevare d’ufficio la nullità della delibera che è posta a fondamento della richiesta di provvedimento monitorio laddove la validità della decisione rappresenta comunque un elemento costitutivo della domanda. È quanto emerge dalla sentenza 305/16, pubblicata il 12 gennaio dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Applicazione controversa
Accolto il ricorso del condomino che non risiede nell’edificio e non ha potuto partecipare all’assemblea nella quale si decide di realizzare lavori straordinari (in seguito l’interessato vota contro l’approvazione del consuntivo). Il proprietario esclusivo paga gli oneri relativi ai lavori sulle parti comuni ma non quelli per l’intervento sui balconi che egli non ha autorizzato. Sbaglia il Tribunale secondo cui cadrebbe in errore il giudice di pace quando accerta la nullità della delibera di approvazione delle spese anche se ai soli fini dell’accoglimento dell’opposizione. E ciò perché, sostiene la sentenza d’appello, manca ogni nesso processuale fra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e quello di impugnazione della delibera posta a base del ricorso monitorio richiesto dal condominio (quanto ad esempio a continenza, pregiudizialità necessaria e così via). In realtà si controverte sull’applicazione di un atto, vale a dire la delibera dell’assemblea, che costituisce il fondamento in base al quale il condominio ha ottenuto il provvedimento monitorio. E la decisione non può non ritenersi nulla laddove l’assemblea vota a maggioranza i lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgono anche i balconi di proprietà esclusiva del singolo condomino senza che quest’ultimo sia messo al corrente. Ecco allora che il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi di legittimità in materia, che dovranno dunque essere applicati dal giudice del rinvio.

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