Se l’amministratore non diffida il comproprietario, il decreto ingiuntivo è nullo!

Se l’amministratore non diffida il comproprietario dell’appartamento al quale di riferiscono gli oneri da pagare, il decreto ingiuntivo è nullo. Questo è quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Taranto con la sentenza dell’1 marzo 2016.
Ne ha richiesto l’intervento il comproprietario di un’unità immobiliare, che precedentemente era stato raggiunto da un decreto ingiuntivo emesso per quote e competenze condominiali non versate. Questi si è opposto precisando che: “l’atto non era stato preceduto da alcuna intimazione e messa in mora. A mancare, dunque, una formale diffida di pagamento. Circostanza, questa, che, peraltro, rendeva inopportuno il conteggio, in ingiunzione, delle spese e competenze di precetto. Non solo. Inesigibile, secondo la difesa, era anche l’importo preteso a titolo di spese di recupero insoluti, laddove – come ben puntualizza la Cassazione, con pronuncia 15718/2001 – «qualora all’attività stragiudiziale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere richiesti né tantomeno essere inseriti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinazione della sorte capitale». Ancora, andava considerato il fatto che l’opponente era comproprietario, insieme ad altri eredi, dell’unità immobiliare in questione, motivo per cui era da ritenersi quanto meno avventata un’azione giudiziale avviata senza un preliminare accertamento dell’interessamento degli altri partecipanti al pagamento delle quote richieste“.

Il decreto ingiuntivo è nullo se il comproprietario non viene diffidato

Il Giudice di Pace, che abbraccia in pieno questa tesi, ha pertanto deciso di accogliere l’opposizione al precetto con annesso decreto Ingiuntivo. “Intanto, spiega, il decreto non può essere confermato perché emesso da soggetto irregolarmente costituito contro l’odierno opponente, vista l’irregolarità della costituzione del condominio avvenuta tramite un avvocato diverso da quello munito del mandato a difendere il condominio stesso. In secondo luogo, non essendo l’opponente proprietario esclusivo del bene cui si riferiscono le spese reclamate, il condominio avrebbe dovuto fornire la prova documentale – non essendo ammessa, in tale evenienza, quella per testi – di aver eseguito la messa in mora nei confronti di tutti gli aventi diritti e comproprietari dell’unità immobiliare. Ciò, prima di chiedere il decreto ingiuntivo e notificare il precetto ad uno solo degli intestatari. Del resto, non si sarebbe neppure trattato di un’incombenza particolarmente complicata, bastando all’amministratore una semplice visura degli atti catastali per acquisire le intestazioni delle varie unità. Adempimento, che gli avrebbe evitato di «produrre atti del tutto annullabili». Per agire coattivamente, allora, era imprescindibile attingere elementi certi dagli atti catastali o di proprietà dei condomini, che è opportuno se non obbligatorio tenere sempre aggiornati tramite l’anagrafe condominiale. Di qui, la revoca, per irregolarità, del decreto ingiuntivo emesso dal condominio senza una previa diffida stragiudiziale“.

Mediazione e decreto ingiuntivo al condomino moroso

Quando il Giudice rileva “l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, a causa della mancanza della procedura di mediazione, grava sul condomino che si opponga al decreto ingiuntivo l’onere di instaurare la mediazione, pena l’estinzione del giudizio di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo”.

Il Caso

Questo è principio che il Tribunale di Milano ha affermato con la sentenza n.13870 del 9 dicembre 2015 nel caso in cui un condominio ha chiesto ed è riuscito ad ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo) nei confronti di un condomino che è risultato moroso nei pagamenti e questi, a sua volta, ha presentato successivamente un’opposizione. In questo caso il giudice ha respinto l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo presentata dal condomino, mentre ha ritenuto necessario ricorrere ad un tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010, essendo la materia condominiale una tra quelle in cui tale procedura è assolutamente obbligatoria.
In poche parole, il giudice, come d’altronde risulta essere previsto dal legislatore, aveva deciso di concedere alle parti un termine per esperire la mediazione. Solo in un secondo momento, dopo che né il condominio né il condomino avevano ottemperato alla richiesta del giudice, questi ha rilevato l’improcedibilità della causa di opposizione del condomino moroso, dichiarando così estinta l’opposizione e confermando quindi il decreto ingiuntivo.

La Sentenza

Tale decisione rappresenta un ulteriore tassello che è andato ad aggiungersi all’”elaborazione giurisprudenziale” di un tema che, soprattutto negli ultimi tempi, ha impegnato tantissimo gli interpreti e gli operatori del diritto. Infatti il Dlgs 28/2010 nonostante disponga la mediazione obbligatoria in materia di condominio, al contempo la esclude “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Ciò significa che un condominio è libero di agire con un ricorso per ingiunzione nei confronti del condomino moroso, che però, a sua volta, può farvi opposizione entro e non oltre 40 giorni dalla ricezione della notifica del decreto, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà (come prevede la legge) qualora ne sussistessero i requisiti.
Poi, una volta esaurita questa fase, termina una volta e per tutte l’efficacia “dell’esenzione dall’obbligo di esperire la mediazione” che dovrà quindi essere attivata. A questo punto, a chi tocca l’onere di attivazione? Al condominio, convenuto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma in ogni caso “attore sostanziale” della diatriba, o al condomino “attore principale” nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ma “convenuto in senso sostanziale”?
Allineandosi ad una recente pronuncia della Cassazione (la 24629/2015), il Tribunale di Milano ha affermato che “grava sul condomino che si è opposto al decreto ingiuntivo promuovere la mediazione obbligatoria. È infatti il condomino che ha interesse a opporsi al decreto ingiuntivo per vederlo revocato all’esito del giudizio di opposizione, sicché è anche suo interesse che tale giudizio non si estingua. Per evitare tale estinzione, dunque, sarà il condomino a doversi fare parte diligente e promuovere il tentativo di mediazione nel termine assegnato”.