Diversa ripartizione rispetto alle norme delle spese per il lastrico solare solo con deroga al regolamento

I due terzi degli esborsi a carico non di tutti ma dei proprietari delle singole unità comprese nella proiezione verticale

Solo una deroga al regolamento condominiale può stabilire una diversa ripartizione delle spese per riparare o ricostruire il lastrico solare, rispetto al criterio legale. A sancirlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 12578/17, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile. A presentare ricorso in sede di legittimità è un condomino che impugna la sentenza della Corte di appello, censurandola sulla ripartizione delle spese per i lastrici solari. Il giudice di seconde cure accollava anche al condomino ricorrente parte degli esborsi sottolineando che i lastrici insistevano su parti di proprietà comune, come la galleria pedonale, la portineria e i piani interrati. Dunque, secondo il ragionamento del giudice del merito, non c’era alcun motivo per cui solo una parte di condomini dovesse farsi carico delle parti che ricadevano nella proprietà comune. Il ricorrente impugna la decisione e ricorre in Cassazione. Per quanto riguarda gli esborsi per riparazioni o ricostruzione dei lastrici, la Corte suprema, con recente sentenza (leggi l’approfondimento “Spese per rifare il lastrico solo a carico del proprietario dell’immobile compreso nella proiezione verticale” del 10 maggio scorso) ha stabilito che i due terzi sono a carico non di tutti i condomini, ma dei proprietari di singole unità comprese nella proiezione verticale del lastrico cui funge da copertura. Ora, l’unico modo per una differente ripartizione delle spese è una deroga al criterio legale. Dal momento che, peraltro, l’articolo 1126 Cc. non è compreso tra le «disposizioni inderogabili richiamate dall’articolo 1138 Cc., certamente il regolamento del condominio può stabilire la ripartizione delle relative spese in modo pattizio, pure ponendo le stesse a carico di tutti i condomini, ma a tal fine occorre che sia adottata una convenzione espressa di deroga al criterio legale». In questo caso, non è una deroga l’articolo 8 del regolamento condominiale cui fa riferimento la Corte d’appello, il quale, «disponendo che le spese per le parti comuni si suddividono in proporzione alla quota millesimale di proprietà di ciascuno, risulta mera traslitterazione dell’art. 1123, comma 1, Cc.». Il collegio cassa con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame.

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