Sì ai lavori sulle parti comuni se non toccano la facciata dell’edificio né la privacy del condomino

No alla sospensione della delibera approvata col quorum necessario: manca la prova che un indiscriminato passaggio sulla terrazza di proprietà esclusiva metterebbe a rischio la vita privata

Possono essere eseguiti i lavori di collegamento tra la scala e il sovrastante locale se non comportano sostanziali modifiche sostanziali all’edificio e non compromettono la privacy del singolo condomino. Lo ha sancito il tribunale di Roma con la sentenza 17063/15, depositata dalla quinta sezione. Con la pronuncia, il giudice respinge la domanda del proprietario di un appartamento all’interno di un condominio che impugnava una delibera che stabiliva, con il quorum necessario, l’esecuzione di alcuni lavori di «collegamento tra il corpo scala e il sovrastante locale condominiale». Tali interventi, come sostenuto dal condominio, non risultavano interferire in alcun modo nella sua proprietà, anzi eliminavano di fatto «la servitù aggravante sul terrazzo dello stesso». Alla luce di tali risultanze, il tribunale decide di rigettare la richiesta avanzata dal proprietario esclusivo di sospensione della delibera impugnata per difetto «specifiche modificazioni tali da configurare il pericolo imminente di un danno irreparabile». Il ricorrente non ha dimostrato, infatti, che il lavori comportano sostanziali modifiche al «prospetto dell’edificio e/o invasione indebita nella privacy della propria famiglia attraverso un indiscriminato passaggio sulla terrazza di proprietà e non risultano integrate le responsabilità circa la violazione delle disposizioni in materia di innovazioni da parte del condominio». Quest’ultimo, inoltre, ha rilevato che il ricorrente risulta «servito dalla scala A e che il vano scala B non è di sua proprietà neppure pro quota e che i lavori di progettazione di una scala, partendo non dal terrazzo del ricorrente, ma dall’ultimo pianerottolo della scala B, consentirebbe il libero accesso dei condomini e di eventuali terzi al locale in questione». Pertanto, il giudice rigetta la domanda e dichiara cessata la materia del contendere.

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