Il condominio risarcisce i danni «stradali» per una caduta nel tombino a causa di lavori su parti comuni

Tribunale di Milano sentenza n. 11528 del 14 ottobre 2015.

 Cade nel tombino a seguito dei lavori condominiali: e il condominio, in base all’articolo 2051 del Codice civile, deve pagare i danni per integrità psicofisica secondo le tabelle del Tribunale di Milano, pur non trattandosi di lesioni derivanti da sinistro stradale.

La responsabilità, in base all’articolo 2051 del Codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Milano in una recentissima sentenza la n. 11528 del 14 ottobre 2015.

Il Tribunale ha anche stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano per i danni psicofisici trovano la loro applicazione anche per eventi di danno diversi dai sinistri, facendo proprie le motivazioni della Cass. 12408/2011.

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