La domanda di mediazione stoppa la decadenza per impugnare la delibera quando è nota alle parti

Il termine a disposizione del condomino può essere bloccato una volta sola ed è escluso che la mera presentazione dell’istanza faccia scattare la sospensione: il dlgs 28/2010 non richiama l’articolo 2943 Cc

La domanda di mediazione civile blocca il decorso del termine di decadenza per impugnare la delibera adottata dall’assemblea di condominio. Ma lo fa una sola volta e la sospensione scatta dal momento di comunicazione alle parti della domanda e non dal giorno della sua presentazione. È quanto emerge dalla Sentenza 4951/15, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Palermo.

Scadenza perentoria
Inammissibile l’impugnazione. L’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale», aggiungendo che, «dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo». Dal canto suo l’articolo 1137, comma 2, Cc dispone che «contro le deliberazione contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 non richiama l’articolo 2943 Cc. Nella specie la comunicazione dell’istanza di mediazione proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno, vale a dire dopo ventotto giorni da quando parte attrice aveva ricevuto il verbale relativo alle delibere impugnate: quest’ultima avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo entro i due giorni rimanenti per promuovere l’azione giudiziaria, quindi entro il 19 settembre, e non un mese dopo la scadenza perentoria. Spese di lite compensate per la novità della materia.

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