Stop alla delibera se mancano i nomi dei condomini favorevoli e contrari con i relativi millesimi

Non basta che sussista il quorum per la decisione adottata: nel verbale devono essere indicati per nome assenzienti e dissenzienti nelle votazioni rispetto ai singoli punti dell’ordine del giorno

Va annullata la delibera condominiale nel caso in cui non siano individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e dissenzienti, e i valori delle rispettive quote condominiali. Come infatti ha evidenziato la Corte di legittimità «non è conforme alle disposizioni dettate in tema di condominio negli edifici concernenti l’assemblea e, specificamente, la formazione degli atti nel collegio, la delibera per la cui approvazione, in occasione delle singole votazioni, l’assemblea si limita a prendere atto del risultato della votazione, sulla base del numero dei votanti, e omette di individuare nominativamente i singoli condomini favorevoli o contrari e le loro quote millesimali». A chiarirlo è la sentenza 3886/15 della tredicesima sezione civile del tribunale di Milano che ha annullato una delibera impugnata da alcuni condomini ribadendo, se ce ne fosse bisogno, la differenza tra nullità e annullabilità. Nulle devono essere qualificate come nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, quelle comunque invalide in relazione all’oggetto. Annullabili sono invece le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.

Nel caso in esame scaturito dall’approvazione da parte del condominio di un punto relativo al rifacimento del mattonato, il condominio, cui spetta l’onore di provare che tutti i condomini sono stati ritualmente convocati, ha provato la sola convocazione di uno dei condomini producendo la cartolina postale. Altro punto a vantaggio dei condomini quello relativo al primo punto all’ordine del giorno che di fatto prevedeva il solo rifacimento parziale della pavimentazione del porticato, mentre il capitolato dei lavori sottoposto all’assemblea prevedeva il rifacimento totale. Ancora. I ricorrenti evidenziano la genericità e l’imprecisione del verbale assembleare carente dell’indicazione dei condomini favorevoli e contrari alla deliberazione. Infatti «nel verbale si legge che all’assemblea hanno partecipato 40 teste per 187,04 millesimi con indicazione analitica dei condomini presenti personalmente o per delega, di quelli assenti e dei millesimi di proprietà per ciascuno di essi. Dunque dal verbale si evince con certezza la sussistenza del quorum costitutivo dell’assemblea. Tuttavia, con riferimento alla votazioni sui singoli punti all’ordine del giorno la delibera contiene delle omissioni, tali per cui non è dato conoscere i nominativi condomini che hanno votato in favore dei singoli punti dell’ordine del giorno, dei contrari e degli astenuti». La delibera per tutti questi motivi va quindi annullata.

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