La Revoca giudiziale dell’amministratore non scatta automaticamente

Al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di revoca dell’amministratore, deve essere a questo addebitato un fatto tale da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di mandato, anche a prescindere dall’inquadramento della condotta nell’elenco esemplificativo fornito dal legislatore della riforma l. 220/2012. Ne consegue che, anche solo in presenza di una delle ipotesi di gravi irregolarità previste dall’art. 1129 c.c., la revoca dell’amministratore non scatta automaticamente, ma può essere disposta dal giudice solo se venga ravvisato in concreto un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge”.

Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Treviso con la sentenza del 21 aprile 2016, in materia di revoca giudiziale dell’amministratore.

Revoca giudiziale dell’amministratore: il caso in esame

Analizziamo i fatti. Quanto espresso dal Tribunale si riferisce al caso in cui una condomina (proprietaria) di uno stabile si era rivolta al giudice competente, richiedendo la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, poiché questi, a suo avviso, aveva commesso delle gravi irregolarità gestionali (art. 1129, comma 12, n.2, c.c.) per non aver dato attuazione alla delibera assembleare.

Nella fattispecie, secondo la condomina, l’amministratore avrebbe dovuto informare il condominio del fatto che le tende installate da alcuni di loro, non erano state autorizzate dall’assemblea e che pertanto, secondo quanto disposto dal regolamento condominiale (che in questo caso vieta l’installazione di tende, tendaggi e addobbi esterni senza previa autorizzazione dell’assemblea nella sua totalità), i condomini che avevano violato il regolamento avrebbero dovuto provvedere alla rimozione delle tende entro e non oltre 60 giorni.

Per questo motivo, la donna avrebbe richiesto al Tribunale di Treviso di dispensare l’amministratore dal suo incarico. Mentre per quanto riguarda quest’ultimo, si è immediatamente costituito in giudizio contestando in toto le ragioni esposte dalla condomina. Nella fattispecie, l’amministratore di condominio sosteneva che le tende di cui parlava la donna, sarebbero state installate circa cinque anni prima, durante il mandato del precedente amministratore il quale, a sua volta, avrebbe ottenuto allora l’apposita autorizzazione dell’intera assemblea.

Revoca giudiziale dell’amministratore: cosa si intende per gravi irregolarità?

Secondo il nuovo art. 1129del c.c., la revoca giudiziale dell’amministratore può avvenire soltanto per gravi irregolarità. Scopriamo, prendendo in esame suddetto articolo, scopriamo insieme in quali casi un amministratore può essere dispensato dal proprio incarico.

In primo luogo può essere revocato, l’ipotesi non contenziosa, per volontà dell’assemblea, in qualsiasi momento e con le maggioranze previste per la sua nomina (quando viene meno l’apprezzamento da parte dei condòmini). Quelle successive risultano invece ipotesi giudiziali, in quanto prevedono l’intervento dell’autorità giudiziaria, tant’è vero che, è previsto il ricorso al Tribunale da parte di ciascun condomino, allorquando l’amministratore non comunica all’assemblea i provvedimenti dell’autorità amministrativa o citazioni che esulano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.) ovvero in caso di omessa rendicontazione o gravi irregolarità. In particolare, la norma di cui all’art. 1129 c.c., viene riconosciuta come ad una tipica norma a fattispecie aperta che, appunto, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di gravi irregolarità, ed è in tal senso che appare pienamente operante il principio della cd. mala gestio, mutuato appunto dalle norme sul mandato che, come abbiamo avuto modo di verificare, risultano applicabili anche alla figura dell’amministratore di condominio“.

Revoca giudiziale dell’amministratore: la decisione del Tribunale di Treviso

Pertanto, in seguito al dibattimento tra le due parti, il Tribunale di Treviso ha evidenziato che l’amministratore aveva invitato i condomini interessati a rimuovere le tende precedentemente installate: fatto questo che esclude la mancata attuazione della delibera assembleare da parte dell’amministratore. In tal caso, la giurisprudenza di legittimità è chiara, e infatti “l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare per agire in giudizio nei confronti dei condomini responsabili di violazione al regolamento di condominio” (Cass. civ. Sez. II Sent., 26/06/2006, n. 14735 e, analogamente, in Cass. civ. Sez. II, 25/10/2010, n. 21841). Per quanto riguarda invece il caso in esame è stato ritenuto che l’installazione delle suddette tende era stato il “frutto di una ampia discussione in riunione condominiale e che la decisione era stata presa precedentemente con il consenso di tutti i condomini riuniti in assemblea”.

Pertanto, alla luce di quanto emerso, e soprattutto in virtù del fatto che non è stata riscontrata alcuna violazione dell’art. 1130 comma 1, n.1 c.c., il Tribunale di Treviso ha deciso di rigettare il ricorso della condomina.

 

La revoca dell’amministratore non è automatica

L’amministratore di condominio, anche se sollevato dal suo incarico, è tenuto a convocare l’assemblea per la discussione in merito al rendiconto di gestione entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura del suo esercizio. In caso contrario commetterebbe una gravissima irregolarità.

Il Caso

Però, secondo il Tribunale di Mantova, in merito alla sentenza del 22 ottobre 2015, “a questa irregolarità non corrisponde un dovere del giudice, cui viene chiesta la revoca giudiziale di disporla automaticamente”. Questo è quanto ha deciso un giudice lombardo con un decreto del 22 ottobre 2015, secondo il quale “La pronuncia in esame si pone in sostanziale contrasto con quella giurisprudenza si era già dato conto in passato e secondo la quale, invece, basta sforare il termine imposto dalla legge per poter addivenire alla revoca del mandatario”.
La decisione del Tribunale di Mantova si fonda comunque su un’interpretazione letterale dell’articolo 1120 del Codice civile che, secondo il pensiero di questo giudice, non impone alcun automatismo.

La Sentenza

Prima però di entrare nel vivo della questione è comunque utile specifica che “che le gravi irregolarità specificamente menzionate nel Codice civile e di cui può macchiarsi l’amministratore di condominio nel corso della sua gestione rappresentano semplicemente un’elencazione esemplificativa; sul punto gli addetti ai lavori non hanno dubbi. A ben leggere le norme che regolano le ipotesi di revoca giudiziale per gravi irregolarità della gestione, poi, non esiste uno specifico riferimento all’irregolarità consistente nella presentazione del rendiconto dopo centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, essendo la stessa desumibile da una lettura coordinata degli articoli 1129 e 1130 n. 10 del Codice civile. Ad ogni buon conto nelle prime applicazioni di queste norme si stava affacciando nella aule giudiziarie la tesi che ricollegava allo sforamento del predetto termine l’obbligo per il giudice di decretare la revocare dell’amministratore condominiale ritardatario (si veda il Tribunale di Taranto 21 settembre 2015 e il Tribunale di Udine 25 marzo 2014). Eppure questa tesi non era unanime e non convinceva tutti: l’irregolarità anche se tra quelle tipizzate dal legislatore deve sempre comportare un concreto pregiudizio per condurre alla revoca dell’amministratore, si diceva”.
E questo è infatti quello che da decretato il Tribunale di Mantova il 22 ottobre 2015 quando, per il collegio giudicante, la legge fino ad allora non aveva imposto alcun obbligo di revoca. Nella fattispecie, andando a vedere l’articolo 1129 del Codice civile si specifica che “la revoca dell’amministratore «può» e non «deve» essere disposta dall’Autorità Giudiziaria, nel caso di gravi irregolarità nella gestione, spettando al magistrato adito un potere di valutazione in concreto dell’effettivo pregiudizio arrecato dal comportamento dell’amministratore; pregiudizio che deve essere dimostrato da chi agisce per ottenere la revoca. Insomma facoltà e non obbligo di revoca, con la conseguenza che la presentazione tardiva del rendiconto all’assemblea rispetto ai termini indicati dalla legge non è di per sé elemento sufficiente a ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore”.