Le transazioni possono essere deliberate a maggioranza solo se non riguardano i diritti reali.

La sentenza n. 7201/2016 pronunciata dalla Cassazione (perfettamente in linea con la precedente 821/2014), ha chiarito una volta e per tutte che, quando non si tratta di diritti reali, le transazioni possono essere deliberate a maggioranza.

Le Transazioni possono  essere deliberate a maggioranza

La vicenda parte da un condòmino che, nove anni fa, aveva impugnato una delibera che aveva approvato a maggioranza qualificata (maggioranza dei presenti che rappresentino almeno 500 millesimi), piuttosto che all’unanimità dei condòmini, una transazione sui compensi dovuti a un professionista.

Sentenza della Cassazione sulle Transazioni deliberata a maggioranza

La Cassazione, pertanto, ha dato ragione al condominio, specificando che “l’unanimità dei partecipanti al condominio è necessaria «solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni». E l’articolo 1108 del Codice civile (applicabile per il rinvio operato dall’articolo 1139) scatta solo per atti di alienazione del fondo comune, costituzione su die sso di diritti reali, locazioni ultranovennali. E «non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il citerio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni». E dato che – conclude la Corte – l’ipotesi in questione non rientra tra quelle elencate all’articolo 1108 del Codice civile, trattandosi di compensi professionali per attività svolte nell’interesse del condominio, la delibera è pienamente valida“.
Pertanto, adesso spetta al condòmino ricorrente l’onere di pagare le spese di giudizio.

La ‘colonna d’aria’ sopra il cortile condominiale non può essere occupata

Secondo la sentenza n. 5551 del 2016 della Corte di Cassazione, la colonna d’aria sopra il cortile condominiale è da considerarsi comune. Nella fattispecie, la Cassazione ha avuto modo di precisare, in diverse situazioni, che “lo spazio aereo sovrastante alle unità abitative in condominio, non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri ai sensi dell’articolo 840, comma terzo, del Codice civile («sottosuolo e spazio sovrastante al suolo»), l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa (Cassazione sentenza 966/1993)”.

La colonna d’aria sopra il cortile condominiale

In condominio, infatti, la funzione della colonna colonna d’aria sopra il cortile condominiale è quella di dare aria e luce a tutte le unità abitative che vi prospettano, mentre per quanto riguarda la costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita ad ogni singolo condomino solo ed esclusivamente se questa  non va ad alterare la normale destinazione di quel bene, non anche quando questa si traduce in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi (Cassazione, sentenza 3098/2005). “La sopraelevazione, disciplinata dall’articolo 1127 codice civile, pur essendo riconosciuta come un diritto potestativo del proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare ad uso esclusivo, non solo prevede il pagamento di un’indennità da corrispondere agli altri condomini ma è sottoposta a limitazione in quanto prevede per i condòmini la possibilità di opporvisi, tra l’altro, quando con la nuova costruzione diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti”.

La Sentenza della Cassazione sulla colonna d’aria sopra il cortile condominiale

Nella fattispecie, nella causa sottoposta all’esame della suprema Corte risultava evidente, dalla descrizione dei luoghi, che “si era in presenza di un vero e proprio corpo di fabbrica aggettante sul cortile comune, realizzato mediante incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante la relativa area, con conseguente alterazione della normale destinazione del cortile, che è principalmente quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte di appello, pur dando atto che il manufatto in esame poggiava su tre pilastri che «occupano stabilmente e definitivamente parte della corte comune» di «dimensioni assolutamente minime e marginali»: “aveva, comunque, tratto delle conclusioni che si basavano su un’incompleta valutazione della fattispecie, perché non aveva tenuto conto del fatto che lo spazio aereo sovrastante il cortile comune, stabilmente occupato dal manufatto in questione, si poneva in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, disattendendo il motivo di gravame principale con cui si sosteneva che l’opera alterava la destinazione della cosa comune, rendendola inservibile all’uso degli altri condomini”.

Per tali ragioni, la suprema Corte accoglieva tale motivo del ricorso.