Attestazione di qualità e di qualificazione professionale

In conformità a quanto previsto dall’articolo 81 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’articolo 4 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, l’Associazione rilascia ai propri associati un’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Codice Deontologico.

L’attestazione rappresenta uno strumento di trasparenza e informazione nei confronti dell’utenza, volto a valorizzare il percorso associativo e il rispetto di determinati requisiti di qualificazione professionale.


Significato dell’attestazione

L’attestazione di qualità e di qualificazione professionale costituisce una dichiarazione rilasciata dall’Associazione che attesta:

  • l’iscrizione dell’interessato all’Associazione;

  • il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per l’ammissione e la permanenza associativa;

  • l’impegno al rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei regolamenti interni;

  • l’adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale previsti dall’Associazione.

L’attestazione ha finalità informative e di garanzia per l’utenza, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e responsabilità professionale.


Riferimento all’articolo 81 del D.Lgs. 59/2010

Ai sensi dell’articolo 81 del Decreto Legislativo n. 59/2010, l’attestazione rilasciata dall’Associazione si inserisce nel quadro degli strumenti volti a favorire la qualità dei servizi e la libera concorrenza, senza introdurre riserve di attività o limitazioni all’accesso alla professione.

L’attestazione non costituisce titolo abilitante, né requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale, ma rappresenta un elemento di qualificazione volontaria.


Riferimento all’articolo 4 della Legge n. 4/2013

In conformità all’articolo 4 della Legge n. 4/2013, l’Associazione, quale associazione professionale, può rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa:

  • alla regolare iscrizione all’Associazione;

  • ai requisiti di qualificazione professionale posseduti;

  • all’osservanza delle regole associative e deontologiche;

  • alla partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento professionale.

L’attestazione è rilasciata nel rispetto dei criteri di veridicità, trasparenza e correttezza, ed è soggetta alle verifiche previste dallo Statuto.


Natura e limiti dell’attestazione

L’attestazione di qualità e di qualificazione professionale:

  • non equivale a certificazione rilasciata da enti pubblici;

  • non costituisce abilitazione all’esercizio di attività riservate;

  • non sostituisce eventuali titoli, requisiti o autorizzazioni previsti dalla legge;

  • non attribuisce prerogative di natura pubblicistica.

L’attestazione ha carattere volontario ed è rilasciata esclusivamente agli associati in possesso dei requisiti previsti.


Collegamento con lo Statuto e il Codice Deontologico

Il rilascio, il mantenimento e l’eventuale revoca dell’attestazione sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti interni dell’Associazione e sono strettamente collegati al rispetto delle disposizioni del Codice Deontologico.

Il venir meno dei requisiti associativi o il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l’adozione dei provvedimenti conseguenti, secondo le procedure stabilite.


Finalità di tutela dell’utenza

L’attestazione di qualità e di qualificazione professionale costituisce uno strumento di tutela dell’utenza, in quanto consente agli utenti di individuare professionisti che:

  • aderiscono volontariamente a un sistema associativo regolato;

  • rispettano principi etici e deontologici;

  • si impegnano nell’aggiornamento professionale continuo;

  • sono soggetti a forme di verifica e controllo interno.