Attestazione di qualità e di qualificazione professionale
In conformità a quanto previsto dall’articolo 81 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’articolo 4 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, l’Associazione rilascia ai propri associati un’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Codice Deontologico.
L’attestazione rappresenta uno strumento di trasparenza e informazione nei confronti dell’utenza, volto a valorizzare il percorso associativo e il rispetto di determinati requisiti di qualificazione professionale.
Significato dell’attestazione
L’attestazione di qualità e di qualificazione professionale costituisce una dichiarazione rilasciata dall’Associazione che attesta:
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l’iscrizione dell’interessato all’Associazione;
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il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per l’ammissione e la permanenza associativa;
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l’impegno al rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei regolamenti interni;
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l’adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale previsti dall’Associazione.
L’attestazione ha finalità informative e di garanzia per l’utenza, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e responsabilità professionale.
Riferimento all’articolo 81 del D.Lgs. 59/2010
Ai sensi dell’articolo 81 del Decreto Legislativo n. 59/2010, l’attestazione rilasciata dall’Associazione si inserisce nel quadro degli strumenti volti a favorire la qualità dei servizi e la libera concorrenza, senza introdurre riserve di attività o limitazioni all’accesso alla professione.
L’attestazione non costituisce titolo abilitante, né requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale, ma rappresenta un elemento di qualificazione volontaria.
Riferimento all’articolo 4 della Legge n. 4/2013
In conformità all’articolo 4 della Legge n. 4/2013, l’Associazione, quale associazione professionale, può rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa:
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alla regolare iscrizione all’Associazione;
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ai requisiti di qualificazione professionale posseduti;
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all’osservanza delle regole associative e deontologiche;
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alla partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento professionale.
L’attestazione è rilasciata nel rispetto dei criteri di veridicità, trasparenza e correttezza, ed è soggetta alle verifiche previste dallo Statuto.
Natura e limiti dell’attestazione
L’attestazione di qualità e di qualificazione professionale:
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non equivale a certificazione rilasciata da enti pubblici;
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non costituisce abilitazione all’esercizio di attività riservate;
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non sostituisce eventuali titoli, requisiti o autorizzazioni previsti dalla legge;
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non attribuisce prerogative di natura pubblicistica.
L’attestazione ha carattere volontario ed è rilasciata esclusivamente agli associati in possesso dei requisiti previsti.
Collegamento con lo Statuto e il Codice Deontologico
Il rilascio, il mantenimento e l’eventuale revoca dell’attestazione sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti interni dell’Associazione e sono strettamente collegati al rispetto delle disposizioni del Codice Deontologico.
Il venir meno dei requisiti associativi o il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l’adozione dei provvedimenti conseguenti, secondo le procedure stabilite.
Finalità di tutela dell’utenza
L’attestazione di qualità e di qualificazione professionale costituisce uno strumento di tutela dell’utenza, in quanto consente agli utenti di individuare professionisti che:
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aderiscono volontariamente a un sistema associativo regolato;
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rispettano principi etici e deontologici;
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si impegnano nell’aggiornamento professionale continuo;
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sono soggetti a forme di verifica e controllo interno.
