Niente green pass per le riunioni di condominio. Lo stabilisce il Garante della privacy

Niente green pass per partecipare alle riunioni di condominio: lo stabilisce il Garante della privacy. L’obbligo della certificazione verde per praticamente quasi tutte le attività sociali (e per tutti i lavori) scatena dubbi tra i cittadini.

Ebbene, mentre il governo lavora ad estendere l’obbligo del green pass a lavoro fino alla prossima estate, una cosa è certa: il condomino non è tenuto ad esibire alcunché all’amministratore o al presidente dell’assemblea riguardo al suo stato vaccinale anti Covid. Infatti nell’articolo 3 “Impiego certificazioni verdi Covid–19” del Dl 105/2021, convertito in legge 126/2021, non v’è traccia di tale obbligo. L’articolo in questione, contenuto nel Dl “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid–19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, non include infatti gli spazi riservati alle assemblee di condominio nell’elenco dei luoghi in cui è obbligatorio esibire il green pass.

Il parere del Garante della privacy

Dal canto suo, il Garante della privacy, con il parere del 9 giugno 2021, ha puntualizzato, con riferimento anche alle riunioni condominiali, che solo una norma di rango primario potrebbe prevedere l’uso del green pass per poter partecipare. Questo perché la presenza alle assemblee condominiali è “l’estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici, nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell’esercizio del diritto di cui si dispone verso l’immobile facente parte del contesto condominiale”. Al di là del linguaggio tecnico, la sostanza è che non c’è alcun obbligo di green pass.

Ecco gli obblighi di controllo dell’amministratore di condominio

Lo stesso Garante ha anche precisato che i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi devono essere chiaramente individuati e istruiti. In ogni caso ha sottolineato l’importanza di prevenire discriminazioni nei confronti di coloro che, per motivi clinici, potrebbero essere nell’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione. Unico obbligo per l’amministratore di condominio, in base al Dl 105/2021, è quello relativo al controllo del green pass per quei soggetti, condomini o estranei, che utilizzino strutture con obbligo di certificazione verde. Come le piscine condominiali, i centri ricreativi e tutte le strutture equiparabili che si trovano negli spazi condominiali e al chiuso. Tornando nello specifico alle assemblee condominiali, restano comunque in vigore le norme di sicurezza (sanificazione, mascherine, distanziamento) quando le riunioni si svolgono in luoghi come bar, circoli associativi e simili. I controlli, in questi casi, sono a carico dei gestori.