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Palermo: 28 giugno – ore 9, Circolo Ufficiali Unificato
Incontro conclusivo (verifica finale per il rilascio dell’attestato)
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Catania: 5 luglio – ore 9, Hotel Plaza
Incontro conclusivo (verifica finale per il rilascio dell’attestato)
Palermo: 28 giugno – ore 9, Circolo Ufficiali Unificato
Incontro conclusivo (verifica finale per il rilascio dell’attestato)
Tribunale di Ragusa, Sezione Civile, Ordinanza del 7 dicembre 2024
Rapporti contrattuali con i terzi – Contratto di appalto – Condominio – Pattuizioni delle parti – Pagamento dei lavori – Morosità dei condomini
Nell’ambito dei rapporti contrattuali con i terzi, relativamente al condominio, al momento della stipula di un contratto di appalto, le parti possono pattuire di escludere, per il caso di inadempimento, il diritto del terzo di agire nei confronti del condominio e prevedere l’obbligo per lo stesso di chiedere il pagamento esclusivamente nei confronti dei singoli condomini morosi, quali suoi unici debitori, trattandosi di diritto nella piena disponibilità delle parti.
Tribunale Ordinario di Torino, Sezione 8 Civile, Sentenza del 17 aprile 2023, n. 1637
Condominio – Parti e servizi in supercondominio – Diritto di ogni partecipante a conoscere la ripartizione globale delle spese -Rendiconto dettagliato – Scopo – Soddisfare un’esigenza di trasparenza nella gestione – Ciascun condomino deve conoscere la propria e l’altrui situazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18482/2021 promossa da:
CONDOMINIO (…) MONCALIERI (C.F. (…))
(…) (C.F. (…))
(…) (C.F. (…))
(…) (C.F. (…))
(…) (C.F. (…))
(…) (C.F. (…))
tutti rappresentati dall’avv. (…), in forza di procura allegata all’atto di citazione
ATTORI
SUPERCONDOMINIO (…) (C.F. (…)), rappresentato dall’avv. (…), in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale
CONCLUSIONI
CONDOMINIO (…) MONCALIERI
“In via istruttoria
– Ammettere, in quanto tempestivi e rilevanti, tutti i documenti già versati a margine del presente giudizio, con ciò intendendosi anche quelli acclusi al presente scritto, quali documenti formatisi successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie;
– Con ogni più ampia riserva in materia istruttoria che si dovesse rendere necessaria a seguito delle eventuali istanze istruttorie avversarie;
In via principale nel merito
– Accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità delle delibere tutte assunte dall’assemblea ordinaria del Superconduzione (…) in data 5.5.2021 e di cui ai punti n. 1, 2 e 3 dell’ordine del giorno, così come inseriti a margine della convocazione del 9.4.2021; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto;
– Conseguentemente e, per l’effetto, dichiarare nulle e/o annullate le delibere impugnate, con l’ulteriore conseguenza di statuire la totale inefficacia delle stesse;
– Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere interposte da parte convenuta all’atto della propria precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oneri fiscali, rimborso forfetario nella misura del 15 % ed eventuali spese di C.T.U. e C.T.P.”
SUPERCONDOMINIO (…)
“In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa la carenza di legittimazione attiva in capo al geom. (…), amministratore pro tempore del Condominio (…) di Moncalieri e per l’effetto ordinarsi l’estromissione di questi dal presente procedimento.
Sempre in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa la carenza di legittimazione attiva di tutti gli odierni attori in relazione alle delibere assunte nell’Assemblea del Supercondominio (…) del 05.05.2021 con il voto favorevole del loro rappresentante sig.ra (…) e per l’effetto respingere le domande formulate e formulande dagli odierni attori e confermare la nomina del sig. (…) quale amministratore del Supercondominio (…).
In via preliminare: esperire il tentativo di conciliazione fra le parti.
In via principale: per tutti i motivi, difese ed eccezioni in atti, respingere le domande tutte formulate e formulande dagli odierni attori, con l’atto di citazione de quo e conseguentemente assolvere il Supercondominio (…), c.f. (…), in persona dell’amministratore pro tempore sig. (…), da ogni e qualsiasi pretesa ex adverso.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre indennità forfetaria nella misura del 15% degli imponibili ed oltre oneri fiscali C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Allegazioni e domande delle parti
I signori (…), (…), (…), (…) e (…), tutti condomini del CONDOMINIO di (…) in MONCALIERI, nonché lo stesso Condominio di Corso (…), impugnano la delibera assunta in data 5 maggio 2021 dall’assemblea del Supercondominio (…) convenuto, limitatamente ai punti 1, 2 e 3 dell’ordine del giorno.
Gli attori allegano:
– era conferito alla sig.ra (…) il mandato di rappresentare il condominio all’assemblea del Supercondominio (…) del 5.5.21;
– si deliberava di non approvare il rendiconto e il preventivo oggetto di tale assemblea e si incaricava pertanto la sig.ra (…) di esprimere voto contrario all’approvazione;
– si dava mandato alla sig.ra (…) di votare, quale amministratore del Supercondominio, il geom. (…) (amministratore del Condominio di corso (…));
Sulla scorta di queste premesse, gli attori deducono i seguenti motivi di invalidità della delibera:
– nullità della convocazione assembleare, in quanto effettuata da soggetto (il geom. (…)) che non era stato mai nominato amministratore del Supercondominio (…);
– violazione del mandato di voto da parte della sig.ra (…), rappresentante del condominio (…), all’assemblea del Supercondominio (…); violazione da apprezzarsi anche in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui versava la (…) rispetto al condominio di appartenenza, essendo morosa nel pagamento delle quote condominiali;
– impossibilità di verifica dei conti posti alla base del consuntivo e del preventivo votati in assemblea, a causa delle modalità di gestione non trasparente tenuta negli anni dall’amministratore geom. (…);
– mancata prova del potere rappresentativo in capo ai rappresentanti dei condomìni di via (…) e di via (…) che hanno preso parte all’assemblea supercondominiale del 5.5.21;
– diversità dei documenti votati in assemblea dai rappresentanti dei quattro sub-condomìni, poiché i bilanci allegati alle convocazioni erano predisposti in modo diverso per i condòmini di ciascun sub-condominio (nei termini chiariti al punto e);
– errori nelle modalità di calcolo e nei riparti.
Il SUPERCONDOMINIO (…):
– rileva che la presente impugnazione di delibera è fondata su circostanze nuove e motivi ulteriori rispetto a quelli prospettati dal condominio (…) in sede di mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda;
– eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore del condominio di corso (…), che non può impugnare le delibere del supercondominio;
– non contesta specificamente le circostanze di fatto esposte alle lettere a) – g);
– rileva che legittimato all’impugnazione è solo il condòmino assente o dissenziente e, pertanto, il condominio di corso (…) non può impugnare le delibere assunte con il suo voto favorevole (segnatamente quella di nomina dell’amministratore (…), votato in assemblea anche dalla sig.ra (…), rappresentante del condominio di corso (…));
– sostiene che il rappresentante del singolo condominio all’assemblea del supercondominio ha “pieni poteri” e ogni limite al suo potere di rappresentanza si considera come “non apposto”, ai sensi dell’art. 67, comma 4, disp. att. c.c.; la condotta tenuta dalla sig.ra (…) potrà quindi avere rilevanza soltanto nei rapporti interni fra lei e il condominio di corso (…);
– eccepisce la genericità del motivo di impugnazione fondato sull’impossibilità del controllo dei conti, che si riduce a una generica critica all’operato del geom. (…), ma non puntualizza né prova i vizi che inficiano il consuntivo e il preventivo approvati in assemblea;
– eccepisce la carenza di legittimazione dell’attore a far valere vizi di rappresentanza in capo ai rappresentanti degli altri sub-condomìni; produce, in ogni caso, i verbali delle assemblee condominiali che hanno nominato rappresentati i sig.ri (…).
Conclude per il rigetto delle domande.
Esame delle domande
L’eccezione è infondata, poiché l’esame della domanda di mediazione (doc. 3 convenuto, p. 27) consente di apprezzare l’identità fra la controversia oggetto del presente procedimento e quella deferita in mediazione. In particolare, identico è il petitum, consistente nella richiesta di accertare l’invalidità della delibera assunta il 5.5.21; identiche sono le ragioni a fondamento della domanda, consistenti nelle violazioni che si sono sopra descritte. La maggior ampiezza della trattazione contenuta nell’atto di citazione, così come l’introduzione di nuove argomentazioni a supporto della dedotta invalidità, non determinano alcuna diversità fra le domande oggetto dei due procedimenti. La descrizione della domanda contenuta nell’istanza di mediazione permetteva infatti alla controparte di comprendere con chiarezza e univocità l’oggetto della lite e di difendersi adeguatamente nel procedimento.
Deve concludersi che la condizione di procedibilità è stata rispettata.
In secondo luogo, l’eccezione è inconferente perché accanto al condominio di corso (…), rappresentato dall’amministratore, hanno personalmente agito (proponendo identica domanda di annullamento delle delibere) anche 5 condomini del medesimo condominio di corso (…). L’eventuale carenza di legittimazione del Condominio non avrebbe dunque alcuna conseguenza sull’esito della domanda; neppure in punto spese di lite, poiché il condominio e i condomini hanno agito congiuntamente, con unici atti difensivi e avvalendosi della medesima difesa tecnica.
Il motivo è infondato per plurime ragioni:
– perché il procedimento di convocazione è stato svolto e ha portato al regolare (sotto il profilo formale) svolgimento dell’assemblea del supercondominio, a cui hanno preso parte tutti i rappresentanti di ciascun sub-condominio;
– perché gli attori non specificano sotto quale profilo la dedotta irregolarità della convocazione li avrebbe pregiudicati;
– perché, a seguito della convocazione del geom. (…) si sono svolte regolari assemblee in tutti i condomini in vista della partecipazione all’assemblea del supercondominio, e in nessuna di queste assemblee è stato lamentato il difetto di legittimazione del (…) a convocare l’assemblea del Supercondominio;
– perché il geom. (…) – come esplicitamente allegano gli stessi attori – ha svolto di fatto per anni (e svolgeva all’epoca della convocazione dell’assemblea di cui si discute) la funzione di amministratore del supercondominio;
– infine, perché la convocazione dell’assemblea da parte di soggetto non legittimato non comporta, di per sé, l’invalidità delle delibere assunte qualora non ricorrano altri vizi del procedimento di convocazione o delle delibere adottate.
1) approvazione del rendiconto 2019-2020
2) approvazione del preventivo 2020-2021
3) nomina di (…) quale nuovo amministratore del supercondominio.
Il primo motivo di impugnazione da essi fatto valere investe tutte e tre le delibere e riguarda l’eccesso di potere e il conflitto di interessi della rappresentante del Condominio (…) nell’assemblea del Supercondominio (…): la sig.ra (…), infatti, ha votato in modo difforme rispetto alle indicazioni espresse dall’assemblea condominiale, poiché si è astenuta sull’approvazione del preventivo e del consuntivo, anziché esprimere voto contrario come deliberato dall’assemblea del Condominio (…); ed ha votato per la nomina ad amministratore di (…) anziché di (…), come indicato dall’assemblea del Condominio (…).
E’ opportuno evidenziare che l’unico motivo di invalidità addotto nei confronti della delibera di nomina dell’amministratore è quello appena esposto. Mentre, nei confronti delle delibere di approvazione del rendiconto e del preventivo gli attori fanno valere ulteriori e autonomi motivi di impugnazione.
Gli attori lamentano, sotto un primo profilo, la violazione degli obblighi del mandatario, il quale, ai sensi dell’art. 1711 c.c. “non può eccedere i limiti fissati nel mandato”. Questo motivo di impugnazione è però infondato perché l’art. 67, comma 4, disp. att. c.c., con specifico riferimento alla figura dei rappresentanti dei condomìni nell’assemblea del supercondominio, dispone che “ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto”. Trattasi di norma speciale che, in funzione dell’esigenza, ritenuta prevalente, di celere e agevole svolgimento delle assemblee supercondominiali, impedisce che le assemblee dei sub-condomìni possano condizionare, con rilevanza esterna, il potere del loro rappresentante. E’ una previsione coerente con il carattere unitario del voto del rappresentante, che esprime in maniera sintetica un unico voto (il cui peso è rapportato all’intera caratura millesimale del condominio rappresentato) senza possibilità di esprimere voti plurimi e contrastanti (corrispondenti a quelli dei singoli condòmini che hanno votato a favore o contro una determinata delibera).
E’ indubbio che nei rapporti fra il rappresentante e il condominio che l’ha nominato trovino piena applicazione le norme sulla responsabilità del mandatario, a cui rinvia lo stesso art. 67 disp. att. Tuttavia, la generale previsione dell’art. 1711 c.c. trova una deroga nella norma speciale sopra esaminata, la quale impedisce che i vincoli e le condizioni indicate dal condominio mandante, in essi comprese le indicazioni di voto, possano limitare il potere del rappresentante nell’assemblea del supercondominio.
Per queste ragioni la circostanza che la sig.ra (…) abbia votato in modo difforme dalle indicazioni ricevute dall’assemblea del “suo” condominio non costituisce, di per sé, ragione di invalidità della delibera assunta dal supercondominio.
Si osserva, anzitutto, che le circostanze da cui si dovrebbe desumere il conflitto di interessi non trovano riscontro e sono del tutto ipotetiche. Gli attori riconoscono che, alla data dell’assemblea del 29.4.21, la sig.ra (…) era morosa nei confronti del condominio e che l’amministratore (…) ne era perfettamente al corrente. Affermano che “la (…), in sede di assemblea base,… ha solo lasciato credere di poter assolvere il ruolo di rappresentante di Corso (…) in sede di superassemblea ordinaria, con, a questo punto, la riserva mentale di stravolgere tutte le indicazioni di voto ricevute”. Tuttavia, dal verbale assembleare non si evince alcuna condotta decettiva della (…), né alcun elemento da cui desumere che essa abbia assunto l’incarico con la riserva mentale di contravvenire alle indicazioni di voto. Dunque, il condominio (…) ha valutato e ritenuto che la situazione di morosità in cui versava la (…) non fosse di impedimento alla sua nomina a rappresentante nell’assemblea del supercondominio.
In secondo luogo, la situazione di conflitto di interessi del rappresentante è contemplata dall’art. 1394 c.c., che prevede l’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante “se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Ora, a prescindere dalla dubbia applicabilità di questa norma al caso che ci occupa – in cui non si discute della validità di un contratto concluso dal rappresentante, ma della sua espressione di voto in una assemblea di condominio – resta il fatto che gli attori non hanno allegato né provato alcun elemento per dimostrare che “il terzo” fosse a conoscenza del conflitto di interessi fra la (…) e il condominio (…). Anche perché, in questo caso, il terzo è un supercondominio, una entità rispetto alla quale è quantomai arduo ricondurre stati soggettivi quali la “conoscenza” o la “riconoscibilità”.
Infine, per invalidare il voto espresso dalla (…) nell’assemblea del supercondominio occorrerebbe, semmai, dimostrare l’esistenza di un conflitto di interesse fra la (…) e il supercondominio; dedurre, cioè, che essa ha votato per soddisfare un interesse proprio, del tutto estraneo alla sua condizione di partecipante al supercondominio. Questo profilo di conflitto non è stato mai allegato. Secondo la prospettazione degli attori, infatti, il conflitto sussiste fra la (…) e il sub-condominio (…) che l’ha nominata sua rappresentante. Questo conflitto, ove dimostrato, potrebbe comportare l’invalidità della delibera dell’assemblea del Condominio (…) del 28.4.21, che ha nominato la (…) rappresentante (delibera mai impugnata), non della delibera dell’assemblea supercondominiale in cui il rappresentante ha espresso il proprio voto.
In definitiva, si ritiene che il dedotto conflitto di interessi, oltre a non essere dimostrato, sia irrilevante al fine della chiesta pronuncia di invalidità della delibera assunta dal Supercondominio.
Gli attori sostengono che i bilanci del Supercondominio predisposti dal geom. (…) (amministratore di fatto del supercondominio Centro (…) fino alla delibera di nomina di nuovo amministratore del 5.5.21) e approvati dall’assemblea non permettono il controllo della contabilità condominiale, anche perché limitati a una ripartizione “per edificio” dei complessivi costi, senza dettaglio per singole unità abitative. Deducono, inoltre, che i piani di riparto allegati al rendiconto fossero stati (dal geom. (…)) predisposti in modo differente per i condòmini facenti parte degli edifici di (…) e di via (…), e per quelli facenti parte degli edifici di via (…). Infatti, il primo gruppo di condòmini ha ricevuto, unitamente alla convocazione per l’assemblea del 5.5.21, il rendiconto e il riparto relativo alle singole unità abitative del proprio condominio; mentre il secondo gruppo di condòmini ha ricevuto soltanto il rendiconto e il riparto delle spese per edifici. Questo divergente contenuto della convocazione è – secondo gli attori – di per sé causa di invalidità della delibera, poiché non vi è coincidenza fra l’oggetto della delibera sottoposto a ciascuno dei condomìni facenti parte del Supercondominio Centro (…).
Questi motivi di impugnazione sono fondati.
L’art. 1130-bis c.c., applicabile anche ai supercondomini in virtù del rinvio di cui all’art. 1117-bis c.c., prevede che il rendiconto condominiale debba contenere le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentirne l’immediata verifica. Prevede altresì che il rendiconto sia composto dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e da una nota sintetica esplicativa. La spesa risultante dal rendiconto “è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”. La previsione è diretta a soddisfare un’esigenza di trasparenza nella gestione, che permetta a ogni condomino di conoscere, non soltanto la propria situazione, ma anche quella degli altri partecipanti.
E’ onere del condominio, in persona dell’amministratore, dare la prova che il bilancio risponde alle prescrizioni dell’art. 1130-bis. Nel caso in esame:
– il Supercondominio Centro (…) non ha dato la prova che il rendiconto 2019-2020 approvato nell’assemblea si componesse dei documenti prescritti; il verbale di assemblea da esso prodotto (doc. 2) non contiene allegati; il verbale prodotto dagli attori (doc. 47) reca in allegato soltanto una ripartizione delle spese fra i 4 condomìni che costituiscono il Supercondominio Centro Sangone;
– non è contestato dal supercondominio convenuto che le convocazioni per l’assemblea del 5.5.21 non contenessero il riparto delle spese fra tutti i condòmini del Supercondominio Centro (…); né è contestato che le sole convocazioni indirizzate ai condòmini facenti parte degli edifici di corso (…) e di via (…) contenessero il riparto delle spese fra i soli condòmini di questi edifici; è quindi pacifico che i rendiconti, sulla cui base le assemblee dei singoli sub-condomìni hanno valutato se approvare o non approvare i bilanci, fossero stati redatti in modo diverso in relazione al condominio destinatario.
E’ opportuno chiarire che i partecipanti al supercondominio non sono i singoli condomìni, bensì i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di ciascun sub-condominio. Rispetto alle “parti” o ai “servizi” condivisi fra più edifici o condomìni – condivisione che determina ipso facto l’esistenza del supercondominio – i proprietari delle singole unità immobiliari si atteggiano in modo del tutto uguale a quello dei condòmini di un singolo edificio. Le specificità previste dall’art. 67 disp. att. riguardano unicamente il funzionamento di alcune assemblee del supercondominio (quelle per la gestione ordinaria e per la nomina dell’amministratore nei supercondomini con più di 60 partecipanti) e non determinano uno stravolgimento dell’assetto proprietario né delle regole che presidiano il funzionamento del condominio. Ciò significa che rispetto alle parti e ai servizi “in supercondominio” (e come tali gestiti dal supercondominio) ogni singolo partecipante ha diritto di conoscere la ripartizione globale delle spese, cioè fra tutti i partecipanti al supercondominio, e non soltanto quella relativa all’unità immobiliare (sub-condominio) di cui fa parte. Una simile, parziale, rappresentazione delle spese sarebbe inevitabilmente monca, lo priverebbe della visione di insieme e della possibilità di verificare la correttezza del riparto.
Per questa ragione le doglianze degli attori in merito all’irregolarità del rendiconto 2019-20 e, conseguentemente, del preventivo 2020-21, approvati dall’assemblea del 5.5.21, sono fondate. I documenti esaminati e approvati non rendono intellegibile e verificabile il riparto applicato, violando i principi di trasparenza previsti dall’art. 1130-bis c.c. Tanto più questi principi risultano violati in quanto i documenti di bilancio inviati ai condòmini sono stati redatti in modo diverso a seconda dell’edificio di appartenenza. Ma – va detto – la violazione del principio di verificabilità sussiste anche per quei partecipanti che hanno ricevuto il riparto delle spese relative al proprio edificio. Perché, si ribadisce, il riparto avrebbe dovuto riguardare ogni unità immobiliare facente parte del supercondominio.
In definitiva, le delibere di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo vanno annullate poiché i documenti approvati sono redatti in modo non conforme alle prescrizioni dell’art. 1130-bis c.c. e, non contenendo il riparto completo delle spese addebitate, violano i principi di trasparenza e verificabilità del rendiconto.
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 (come aggiornato con DM 147/2022). Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto dell’importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell’attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi
– fase di studio Euro 1.701
– fase introduttiva Euro 1.204
– fase decisoria Euro 2.905
E dunque in totale Euro 5.810, oltre Euro 585,74 per spese; spese generali, IVA e CPA come per legge. Oltre alle spese del procedimento di mediazione (sola fase di attivazione) pari a Euro 536. Non si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’art. 4 comma 2 DM 55/2014 (possibilità di aumento in caso di difesa di più soggetti), considerata l’identica posizione delle parti attrici e l’assenza di difese differenziate in relazione a ciascun soggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
annulla la delibera assunta in data 5.5.2021 dall’assemblea del SUPERCONDOMINIO (…), limitatamente ai punti 1 (approvazione consuntivo 2019-20 e relativo riparto) e 2 (approvazione preventivo 2020-2021) dell’o.d.g. rigetta ogni altra domanda delle parti;
compensa le spese del giudizio in misura di un quarto (1/4) e condanna il SUPERCONDOMINIO (…) al rimborso della restante parte (3/4) di dette spese favore degli attori, liquidandole, per il loro intero ammontare, in Euro 5.810, oltre Euro 585,74 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per legge; oltre Euro 536 per il procedimento di mediazione.
Tribunale Ordinario di Trapani, Sezione Civile, Sentenza 21 marzo 2022 n. 280
Il Giudice, nella persona della Dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 733/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(…) S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA nella persona degli Amministratori p.t. Avv. Gr.Fi. e Avv. St.Ma., elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via (…), presso lo studio dell’Avv. Fl.Bl. che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di citazione;
CONTRO
CONDOMINIO (…), in persona dell’Amministratore p.t. Na.In., elettivamente domiciliato in Misilmeri (PA), in Cors (…), n. 498, presso lo studio dell’Avv. Be.Sp. che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione proposta dall’Amministrazione giudiziaria della s.r.l. (…) nei confronti del decreto ingiuntivo n. 66/2019 emesso da questo Tribunale in data 5/2/2019 è fondata e va accolta.
Con il predetto decreto monitorio, il Condominio (…) ha chiesto all’opponente il pagamento delle quote accessorie ordinarie e del consumo di acqua per le annualità comprese tra il 2015 e il 2018, relative a due magazzini facenti parte del magazzino, di proprietà della società sottoposto a misura di prevenzione. L’opponente ha eccepito la mancanza di prova dell’importo richiesto, allegando l’omessa delibera di approvazione della ripartizione degli oneri condominiali di cui ai bilanci consuntivi approvati per gli anni 2015,2016,2017 e 2018, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, avendo concesso in locazione l’immobile facente parte del Condominio ingiungente alla società (…) s.r.l. unipersonale, oggi denominata (…) S.r.l..
Ha infine concluso chiedendo al Tribunale di “nel merito, ed in accoglimento della spiegata opposizione, ritenere e dichiarare illegittimo ed inammissibile il D.I. n. 66/19 emesso in data 5 febbraio 2019 dal G.U. Dott.ssa (…), del Tribunale di Trapani, in mancanza delle prescrizioni di cui all’art. 63 disp. Att. C.C. e per tutti i motivi spiegati; e perciò stesso revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone la assoluta inefficacia; in via subordinata, ritenere e dichiarare che di nessuna somma risulta debitrice nei confronti del Condominio (…) la S.r.l. (…) in Amministrazione Giudiziaria, per i motivi tutti superiormente spiegati; qualora dovesse invece risultare corretta e dovuta la sorte ingiunta, trattandosi di quote ordinarie, ritenere e dichiarare la (…) r.l. (già (…) srl), in persona dell’Amministratore pro tempore, con sede in (…), via (…) n.6, al relativo pagamento e quindi, condannare la detta Società, in persona dell’Amministratore pro tempore, al pagamento in favore del Condominio (…) della sorte e delle spese del procedimento di cui al D.I. n. 66/19 emesso il 5 febbraio 2019 dal G.U. del Tribunale di Trapani. E perciò stesso revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone la assoluta inefficacia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Costituitosi in giudizio, il Condominio ha contestato le domande attoree ed ha chiesto al Tribunale di “nel merito, ritenere e dichiarare fondato il credito di Euro 14.077,31 vantato dal “Condominio (…)” nei confronti della società “(…) S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 66/2019 emesso in data 05 febbraio 2019 e notificato in data 11 febbraio 2019; – Con vittoria di spese e onorari del procedimento monitorio e del presente”.
In via preliminare, deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. ex multis Cass. n. 5186/2003). Ne consegue che il giudice dell’opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso (cfr. ex multis Cass. N. 7188/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione, non essendo mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituendo un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 cod. proc. civ. (cfr. Cass. N. 6421/2003) deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall’ingiungente in sede monitoria, ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002).
Sempre in via preliminare, deve poi rigettarsi l’eccezione dell’opponente di improcedibilità della domanda per l’irregolarità del procedimento di mediazione obbligatorio introdotto, sul presupposto che l’amministratore del condominio, Natale Ingrassia, non abbia mai ricevuto specifica autorizzazione dell’assemblea a parteciparvi.
Ed infatti, pur essendo pacifico che, nella procedura di mediazione obbligatoria, l’amministratore del condominio può partecipare solo “previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., comma 2” – delibera che nel caso di specie manca -, deve però rilevarsi che parte opponente ha eccepito l’improcedibilità soltanto in sede di comparsa conclusionale, non avendo spiegato nessuna contestazione sulla legittimazione dell’amministratore né in sede di mediazione – che si è svolta per due incontri attesa la richiesta di rinvio al primo incontro formulata proprio dal difensore dell’opponente – né tantomeno nel corso del giudizio, se non, appunto in sede di comparsa conclusionale. Ne consegue che l’eccezione è da reputarsi tardiva e va rigettata. E’ inoltre infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’Amministrazione Giudiziaria opponente.
Sul punto, deve rammentarsi che, ai sensi dell’art. 9 della L. 392/1978, espressamente richiamato dall’art. 41 della stessa legge per la locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, gli oneri accessori, tra i quali anche le spese relative alla fornitura dell’acqua, sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario; pur tuttavia, in caso di concessione in locazione di unità immobiliare inserita in condominio, poiché il citato art. 9 è norma relativa ai soli rapporti tra locatore e conduttore, nell’ipotesi in cui il conduttore non adempia la propria prestazione, obbligato nei confronti del condominio sarà il proprietario dell’immobile (ossia il condomino), salva ovviamente la rivalsa sul conduttore. Ne consegue che correttamente il condominio ha formulato la domanda di adempimento nei confronti del proprietario dei locali (cfr. Cass. che ha stabilito che “tenuti a contribuire alle spese comuni, anche dopo l’entrata della legge sul cd. Equo canone, sono esclusivamente i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad esserne rimborsati (in parte) dai conduttori. Tra questi ultimi e il condominio, pertanto, non si instaura alcun rapporto, che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro”). L’opposizione è, però, parzialmente fondata.
Deve invero premettersi che, secondo l’art. 1137 c.c., le delibere condominiali sono efficaci e obbligatorie per tutti i condomini fintanto che non vengano impugnate e annullate dall’autorità giudiziaria (salvo sospensione disposta dal Giudice), con la conseguenza che il singolo condomino che non impugni la delibera condominiale entro il termine di 30 giorni dalla deliberazione o comunicazione è vincolato alle decisioni nella stessa adottate: la mancata impugnazione determina l’inammissibilità di qualsiasi successiva contestazione su quanto approvato.
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. VI, 12.10.2021 n. 27849) “Il bilancio consuntivo che riporti nei conti individuali del singolo condomino tutte le somme dovute al Condominio, comprese le morosità relative ad annualità precedenti, dopo la rituale approvazione da parte dell’assemblea, qualora non venga impugnato ex art. 1137 c.c., costituisce un titolo idoneo al fine di ottenere il decreto ingiuntivo per l’intero importo posto a carico del predetto condomino. Infatti, la delibera condominiale di approvazione del bilancio costituisce titolo sufficiente del credito vantato dal Condominio e legittima, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme dovute”.
Orbene, nel caso di specie, con il verbale del 25.3.2017, sono stati approvati il bilancio consuntivo al 2015 ed il bilancio consuntivo al 2016, mentre non è stato approvato il bilancio consuntivo al 2017: ne consegue che l’opponente è tenuta versare i soli importi approvati, pari a complessivi Euro 9.573,65.
In ultima analisi, l’opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, ma l’opponente va condannata a pagare al Condominio (…) il minor importo di Euro 9.573,65, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 66/2019 reso dal Tribunale di Trapani in data 5.2.2019;
condanna (…) S.R.L. in Amministrazione Giudiziaria al pagamento, in favore del Condominio (…), del complessivo importo di Euro 9.573,65, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo; compensa integralmente le spese del giudizio.