Bonus fiscali sui lavori edilizi: sette vie per cedere il credito

L’approvazione definitiva del decreto crescita ha aggiunto dal 30 giugno 2019 la possibilità di cedere ai «fornitori dei beni e servizi» (anche non alla pari) il credito d’imposta relativo alla detrazione sui lavori per il risparmio energetico «non qualificato» dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir.

Inoltre, per tutti gli interventi antisismici e di risparmio energetico «qualificato», ha introdotto dal 1° maggio 2019 la possibilità per il fornitore di scontare il prezzo dell’intervento per un importo «pari» alla detrazione spettante al contribuente, previo recupero in compensazione in F24 del corrispondente credito.

In questa maniera, sono state agevolate anche le misure antisismiche detraibili al 50-70-80% dell’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, Dl 63/2013, che sono rimaste escluse dalle cessioni dei crediti.

Regole stratificate

Per ogni tipologia di interventi, c’è una norma per la detrazione e una per la cessione o lo sconto. Inoltre, ogni agevolazione e ogni trasferimento del credito hanno percentuali e condizioni oggettive e soggettive differenti. Per fare chiarezza, quindi, si riporta qui sotto una tabella riassuntiva, con alcune delle differenze. Il legislatore avrebbe potuto riassumere tutto ciò in due semplici articoli, uno per i bonus e l’altro per le cessioni e/o gli sconti. Invece, ha introdotto di anno in anno i bonus e o relativi trasferimenti, creando molta confusione, in una tematica fiscale, peraltro, rivolta soprattutto alle persone fisiche.

Come si nota nella tabella , di tutti i bonus sull’edilizia, non sono ancora trasferibili a terzi solo quelli detraibili dall’Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quelli del 50% per il bonus mobili e grandi elettrodomestici e quelli del 36% per il bonus giardini.

Le modalità di cessione

Se la cessione del credito d’imposta viene effettuata al fornitore che ha effettuato i lavori, il punto 3.4 del provvedimento 18 aprile 2019, prot. 100372, applicabile alle cessioni dei crediti generati dagli interventi sul risparmio energetico «qualificato» sulle singole unità immobiliari, ha specificato che la fattura emessa dal fornitore deve essere «comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta».

Questa precisazione è simile a quella già contenuta nel punto 3.4 dei provvedimenti 8 giugno 2017, prot. 108572 (sulle misure antisismiche, detraibili al 75% o 85%, dell’articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) 28 agosto 2017, prot. 165110 (sul risparmio energetico «qualificato» sulle parti comuni condominiali) e sembra voler consentire che il bonifico “parlante” del contribuente al fornitore possa essere per un importo al netto del prezzo della cessione, presumendo quindi una compensazione parziale tra il debito del contribuente verso il fornitore (pari al totale della fattura) e il prezzo della cessione del credito.

I chiarimenti delle Entrate

La conferma è arrivata dall’agenzia delle Entrate, con la risposta relativa alle cessioni dei crediti per le parti comuni condominiali, ma applicabile per analogia anche alle cessioni di quelli sulle singole unità immobiliari, considerando la similitudine tra i punti 3.4 dei rispettivi provvedimenti attuativi, quello del 28 agosto 2017, prot. 165110 e quello del 18 aprile 2019, prot. 100372.

In particolare, è stato chiarito che «il pagamento della quota eccedente quella corrispondente al credito ceduto è effettuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, dall’amministratore del condominio o da un condomino incaricato, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato»: cioè mediante un bonifico “parlante”.

Riducendo l’importo del bonifico parlante, anche la ritenuta d’acconto dell’8% trattenuta dalle banche sarà di importo minore. La fattura del fornitore, invece, sarà sempre pari al 100% del costo dell’intervento e su questo importo verrà calcolata la relativa Iva. Il bonifico al netto del prezzo, comunque, è solo una possibilità e non un obbligo, quindi, il contribuente poteva pagare il bonifico parlante per il totale della fattura, ricevendo invece il pagamento del prezzo di cessione dal fornitore.

Quando ci sono più fornitori

Se all’intervento hanno partecipato diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore, quindi, è possibile scegliere di cedere solo la detrazione generata dai pagamenti effettuati solo a uno di essi e non quella generata anche dai pagamenti effettuati agli altri.

Ad esempio, in presenza di due fornitori è possibile anche cedere solo il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei due fornitori disposto ad acquisire il predetto credito (risposta 3 delle Entrate a «Dichiarazioni24» del 31 maggio 2019).

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