Condominio: si può modificare il verbale dopo la chiusura dell’assemblea?

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31/03/2015 n° 6552

Con sentenza 31 marzo 2015, n. 6552 la Suprema Corte ha risolto la questione sul se il verbale dell’assemblea condominiale debba essere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso e alla presenza dell’assemblea condominiale, oppure possa essere redatto, corretto o modificato anche in assenza dell’organo collegiale, essendo, al riguardo, sufficiente che il verbale riporti la sottoscrizione del Presidente e della Segretaria che lo hanno redatto o modificato, specificando se l’inserimento nel verbale, al termine o dopo lo scioglimento dell’assemblea condominiale, di un condomino considerato “assente” nel corso dell’intero procedimento collegiale (costituzione, discussione e deliberazione) costituisca (o non) “mero errore materiale” e legittimi, pertanto, la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi raggiunti nel corso della riunione assembleare.

Il caso e la soluzione

Due condomini impugnavano una delibera condominiale sia per assunti vizi relativi alla sua verbalizzazione, la quale era stata modificata in alcune indicazioni riguardanti la presenza e l’assenza di altri condomini successivamente alla chiusura dell’assemblea stessa che sulla legittimità riguardanti alcun lavori.

Nella costituzione del resistente Condominio, l’adito Tribunale, respinta la domanda di annullamento della delibera per assunti vizi formali, dichiarava l’invalidità della stessa in ordine ai criteri di riparto delle spese per l’esecuzione di lavori condominiali. Interposto appello da parte del Condominio e nella resistenza di entrambi gli appellati (che proponevano appello incidentale), la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata (per il resto confermata), rigettava ogni domanda proposta dagli originari attori, che venivano condannati alla restituzione della somma versata dal predetto Condominio per effetto della provvisoria esecutività delle sentenza di prime cure, oltre che alla rifusione delle spese del doppio grado. Impugnata la decisione di seconde cure dai due condomini, la Corte di legittimità respingeva il ricorso.

Impatti pratico-operativi

La sentenza selezionata è particolarmente interessante perché evidenzia entro quali limiti e a quali condizioni il verbale di assemblea condominiale può essere modificato a seguito dell’esaurimento delle operazioni assembleari, statuendo, in concreto, che la correzione apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai due ricorrenti non inficiava la validità della deliberazione assunta per la quale, eliminato l’errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell’effettiva partecipazione dei condomini presenti (anche per delega), era stato raggiunto il quorum necessario.

A tal proposito la S.C. richiama i principi espressi dalla precedente giurisprudenza secondo cui, in via generale, il verbale dell’assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune; esso deve, pertanto, contenere l’elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c.

Tuttavia, con la decisione in rassegna, la Corte di legittimità ha stabilito che eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell’assemblea su disposizione del Presidente e con l’esecuzione da parte del segretario non comportano l’invalidità della relativa delibera allorquando le rettificazioni – comunque controllabili successivamente – non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l’assunzione della delibera stessa, nel senso che non l’abbiano, in ogni caso, fatta venir meno.

E’ opportuno, tuttavia, precisare che, in tema di condominio di edifici, deve invece considerarsi nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell’assemblea stessa e l’allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione a norma dell’art. 66 disp. att. c.c., risultando violate sia le disposizioni sulla convocazione dell’assemblea sia il principio della collegialità della deliberazione.

Creditore condominiale ha il diritto di accedere all’anagrafe condominiale

Tribunale, Monza, sez. II, ordinanza 03/06/2015 n° 3717

La sentenza segnalata riguarda l’estensione del diritto del creditore di accedere alle informazioni condominiali al fine di tutelare le proprie ragioni.

Il tema, come noto, si intreccia con la complessa questione della solidarietà dei debiti condominiali: questione, questa, che ha trovato una (speriamo) definitiva sistemazione nella riforma del condominio, laddove, nel novellato art. 63 disp. att. c.c. è stata prevista una responsabilità solidale, ma sussidiaria, dei condomini. Ciò nel senso che l’esecuzione nei confronti di un condomino adempiente è possibile soltanto in seguito all’insolvenza del condomino moroso.

Ora, nel caso di specie, il creditore condominiale aveva proposto ricorso e ex art. 702 bis c.p.c. contro il condominio affinché potesse avere l’intera anagrafe condominiale.

Il condominio evocato in giudizio aveva resistito eccependo una serie di contestazioni.

In primo luogo, il convenuto sosteneva la cessazione della materia del contendere, poiché il creditore aveva già aggredito, con pignoramento presso terzi, il conto corrente condominiale.

In secondo luogo, il convenuto eccepiva l’inammissibilità della richiesta, poiché, a suo modo di vedere, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. il creditore avrebbe potuto ottenere un’informativa solo riguardante i morosi e non anche tutti gli altri condomini.

In sostanza, quindi, il convenuto contestava il fatto che esistesse un obbligo del condominio di informare il creditore in ordine alle quote di ciascuno.

Il Tribunale di Monza, in accoglimento ha invece accolto integralmente la pretesa del creditore,  così motivando la propria decisione.

Innanzitutto, il giudice ha ritenuto che il pignoramento del conto corrente del condominio non fosse di per sé satisfattivo dell’interesse del creditore, in quanto da ciò non deriva automaticamente l’estinzione dell’obbligazione.

Sul punto di maggiore interesse, ossia sull’estensione del diritto del creditore condominiale di accedere alle informazioni sulle quote dei condomini, il giudice ha poi chiarito che, attesa l’estraneità del creditore al condominio, egli è legittimato a chiedere l’informativa riguardante tutta l’anagrafe condominiale e non solo i dati e le informazioni relative ai condomini morosi. Solo così esso cosicché può tutelarsi in via preventiva sia nell’ipotesi in cui il credito non sia stato deliberato in assemblea (e pertanto tutti i condomini sono tutti obbligati pro-quota), sia che il credito  sia stato deliberato (e in questo caso si debba distinguere tra chi è moroso e chi non lo è). peraltro, sul punto viene ribadito che è onere dell’amministratore specificare se il credito sia stato approvato o meno e nella prima ipotesi fornire i nominativi dei soli morosi.

In ultimo, la pronuncia ribadisce altresì che l’espressione “dati” di cui parla l’art. 63 disp. att. c.c. comprende anche le quote millesimali.

Uso delle parti comuni da parte del singolo condomino: quali sono i limiti?

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 03/06/2015 n° 11445

Capita di sovente di imbattersi, nelle aule di Tribunale, in giudizio che riguardano  l’uso, da parte dei singoli condomini, del bene comune.

La norma regolatrice, in tale materia, è costituita dall’art. 1102 c.c. (dettata in tema di comunione, ma applicabile anche al condominio stante il richiamo fattone dall’art. 1139 c.c.), la quale consente al condominio di servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

La recente sentenza Cass. Civ., sez. II, 03/06/2015, n. 11445, ribadisce i criteri dinanzi passati in rassegna. Afferma, infatti, che «Il disposto dell’art. 1102 cod. civ. è nel senso che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un’utilità – più intensa o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché  non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso. A tal fine il singolo condomino può apportare alla cosa comune le modificazioni del caso, sempre sul presupposto che l’utilità, che in contrasto con la specifica destinazione della medesima (Cass. 12310/11) o, a maggior ragione, che essa non perda la sua normale ed originaria destinazione (Cass. 1062/11)».

Ma la Corte, nel suo percorso argomentativo, non ha mancato di soffermarsi sui limiti che il Codice prevede anche per gli interventi intrapresi dal singolo sulla proprie proprietà esclusiva. Tali limiti, ad avviso del collegio, vanno individuati nelle disposizioni dell’art. 1120 c.c.

Tale norma infatti, nella parte in cui vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico, ha individuato gli interessi condominiali che non possono essere lesi neppure con le innovazioni deliberate a maggioranza dall’assemblea condominiale. Ne consegue dal punto di vista logico che è giustificata l’applicabilità di questa norma sia alle modifiche che il singolo partecipante apporta alla cosa comune per servirsene più intensamente, sia alle attività del singolo su cosa propria comunque finalizzate all’uso più intenso della cosa comune.

Ne consegue che la realizzazione di un’opera come quella presa in esame dalla sentenza richiamata (ampliamento di un originario varco), deve ritenersi consentita al singolo condomino, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti al condominio, a condizione che non risulti violato il precetto dettato dal quarto comma dell’art. 1120 in precedenza citato.

Condannato per lite temeraria il moroso che fa il “700” al condominio per farsi riallacciare l’acqua

Paga il proprietario esclusivo per l’azione urgente senza titolo: con la legge 220/12 lo stop è un potere-dovere dell’amministratore. Niente spoglio del servizio per il pignorato.

Inammissibile. Non va molto lontano il ricorso ex articolo 700 Cpc del singolo proprietario moroso contro il condominio che gli ha staccato l’acqua: dopo la riforma, infatti, la sospensione del servizio idrico a chi non paga la bolletta è divenuta un potere-dovere dell’amministratore dal momento che dall’articolo 63 disp. att. Cc risulta scomparso l’inciso «ove il regolamento lo consenta», mentre l’interessato non può lamentare lo spoglio dell’acqua, specialmente dopo l’avvenuto pignoramento e la disposta vendita forzata dell’immobile. Risultato: si configura la lite temeraria a carico della parte che ha proposto il ricorso d’urgenza. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata dalla seconda sezione civile del tribunale di Modena

Il singolo condomino deve essere condannato per aver instaurato la controversia giudiziale in modo temerario ravvisandosi nel concreto tutti i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, Cpc per il ricorso d’urgenza promosso ex articolo 700 c.p.c. dopo che l’assemblea condominiale ha deliberato la sospensione per morosità dell’approvvigionamento idrico nel relativo appartamento dovendosi ritenere che, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione «ove il regolamento lo consenta», il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato configuri un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso, il quale non può lamentare alcuno spoglio non essendo il condomino possessore né detentore dell’immobile, dopo il pignoramento e la vendita forzata disposta.

Amministratore condannato per la caduta di calcinacci dalla facciata

Non contano assemblee deserte e scarse risorse: chi rappresenta l’ente di gestione è in posizione di garanzia per legge e deve intervenire sugli effetti e non sulle cause della rovina per proteggere i terzi

In tema di condominio se la facciata è malmessa e da essa cadono calcinacci che possono determinare un pericolo per l’incolumità di terzi è compito dell’amministratore attivarsi e rimuovere tale situazione di pericolo rivestendo una particolare posizione di garanzia. In caso contrario egli sarà responsabile per l’evento che provocherà danni.  «La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (articolo 40, comma 2, Cp) per la quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Quindi «l’amministratore di condominio in quanto tale assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea. Da ciò quindi consegue la responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’incolumità di pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l’eventuale evento dannoso che è derivato causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o tardiva manutenzione dell’immobile». Lo ha sancito la Cassazione sentenza 46385 del 23 novembre 2015 della quarta sezione penale che ha rigettato il ricorso di un amministratore di condominio ritenuto responsabile dal tribunale di Nola per il reato previsto agli articoli 40 e 590 Cp per non aver impedito, pur avendo l’obbligo giuridico, che calcinacci caduti dalla facciata di un palazzo, cadessero e colpissero un ragazzino provocandogli lesioni. Non serve a scriminarlo l’aver affermato e provato che le assemblee condominiali sono spesso andate deserte e che, essendo i condomini morosi, non vi era un fondo per eseguire i lavori. In casi come questi, spiega il collegio, l’amministratore, per non incorrere in condanne penali deve «intervenire sugli effetti anziché sulla causa della rovina, ovverossia prevenire la specifica situazione di pericolo interdicendo – ove ciò sia possibile – l’accesso o il transito nelle zone pericolanti». Bastava quindi transennare la zona pericolante e non ci sarebbe stata alcuna condanna.